LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti  ai  nn.
 892806  e  893326  del  registro  di segreteria, proposti da Siviglia
 Salvatore, nato a Roghudi (Reggio Calabria) e  residente  in  Sarzana
 (La  Spezia)  avverso i provvedimenti della direzione provinciale del
 tesoro di La Spezia rispettivamente del  2  gennaio  1991  e  del  17
 maggio 1992;
    Uditi  alla pubblica udienza del giorno 27 luglio 1994 il relatore
 nella persona del cons. Francesco D'Amaro il difensore del ricorrente
 avv. Antonio Petrivelli, assente il procuratore generale  per  l'art.
 6, punto 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 19.
                               F A T T O
    Il   direttore   provinciale   del   tesoro   di  La  Spezia,  con
 determinazione  n.  8861  in  data  2  gennaio  1991,  in  osservanza
 dell'art.  11  della legge 29 novembre 1977, n. 875, dell'art. 80 del
 d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915 e del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429  e
 disposizioni   connesse,  contesto'  al  ricorrente  sig.    Siviglia
 Salvatore, titolare di  pensione  I.N.P.S.  dal  febbraio  del  1985,
 l'indebita  riscossione  della  indennita' integrativa speciale sulla
 pensione di guerra corrispostagli dal 1› febbraio 1985 al 30 novembre
 1990, in quanto l'art. 11 della  legge  n.  875  del  1977  vieta  di
 percepire   tale  emolumento  a  coloro  che  fruiscono  di  pensione
 collegata  con  le  variazioni  dell'indice  del  costo  della  vita,
 quantificando  in  L.  4.515.840 il corrispondente credito erariale e
 invitando l'interessato a corrispondere il  detto  importo  entro  30
 giorni.
    Avverso  detto  provvedimento l'interessato propose alla Corte dei
 conti  il  ricorso  n.  892806  con  richiesta  di   sospensiva   del
 provvedimento impugnato.
    Questa  sezione,  con  decisione  n. 288.328 in data 9 maggio 1991
 respinse sia il ricorso che la  richiesta  di  sospensiva  in  quanto
 l'art.  17  della  legge  6  ottobre  1986  n.  656  impediva  che  i
 provvedimenti emanati dalle direzioni provinciali del tesoro  fossero
 impugnati  in  sede giurisdizionale presso la Corte di conti senza il
 previo esperimento del ricorso gerarchico al Ministro del  tesoro,  e
 le  sezioni  riunite  di  questa  Corte,  con decisione n. 81/C del 3
 maggio 1989 avevano statuito la  inammissibilita'  della  istanza  di
 sospensione  proposta senza l'esperimento del ricorso gerarchico e il
 relativo decreto ministeriale di decisione.
    Con  successivo  decreto   n.   2835,   senza   data,   notificato
 all'interessato  il  17  maggio 1991, la stessa Direzione provinciale
 del tesoro di La Spezia, venuta a conoscenza che il ricorrente  aveva
 percepito  anche  "l'assegno  mensile  di  assistenza" dal 1› gennaio
 1977, accerto' un ulteriore credito  erariale  di  L.  4.725.504  per
 indebita  riscossione  della  indennita'  integrativa speciale dal 1›
 gennaio 1977 al 31 gennaio 1985, ridotto a L. 3.096.576 per lo stesso
 periodo    per    intervenuta    prescrizione    decennale    opposta
 dall'interessato,  e  invito' il medesimo Siviglia Salvatore a pagare
 l'importo  complessivo  di  L.  7.612.416  comprensivo  del   credito
 accertato  con il precedente provvedimento, poi ulteriormente ridotto
 a L. 7.329.722 in conseguenza  delle  ritenute  gia'  operate,  ferma
 restando,  medio  tempore, la ritenuta cautelativa di L. 67.038 dalla
 rata di maggio del 1991, pari a 1/3 delle competenze.
    Anche avverso tale determinazione il Siviglia propose il 3  luglio
 1991  il  ricorso n. 893326, con contestuale richiesta di sospensiva.
 Il giudizio sul ricorso n. 893326 fu sospeso da  questa  sezione  con
 ordinanza  n.  A.91.226  dell'8  ottobre 1991 in quanto questa stessa
 sezione con ordinanza n. A.9183 del 26 marzo 1991 aveva sollevato, in
 altro caso, la questione  di  costituzionalita'  dell'art.  17  della
 legge   6   ottobre  1986  nella  parte  in  cui  non  consentiva  la
 esperibilita' del ricorso alla Corte dei conti  senza  il  preventivo
 ricorso gerarchico al Ministro.
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 154 del 19 marzo-2 aprile
 1992  dichiaro'  la  illegittimita' della citata norma nella parte in
 cui non consente l'azione in via giurisdizionale anche in mancanza di
 preventivo ricorso gerarchico.
    Questa sezione, riuniti i due ricorsi n. 892806 e n. 893326,  dopo
 la  discussione  nella  udienza  del 3 novembre 1992 con ordinanza di
 pari  data  n.  A.92.315  dispose  la  trasmissione  degli  atti   al
 procuratore generale per le conclusioni di merito.
    Il  procuratore generale non ha prodotto conclusioni di merito per
 la sopravvenuta legge 14 gennaio 1994 n. 19, art. 6, punto 6.
    All'odierna  udienza  il  difensore  avv.  Antonio  Petrivelli  ha
 insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
    Il rappresentante dell'amministrazione ha espresso con nota del 27
 luglio 1994 la conferma dei provvedimenti impugnati.
                             D I R I T T O
    L'art.  25  della legge 28 luglio 1971, n. 585 ("Nuove provvidenze
 in materia di pensioni di  guerra")  dispose:  "A  decorrere  dal  1›
 gennaio  1973  e' istituita l'indennita' integrativa speciale mensile
 per l'adeguamento al costo della vita dei  trattamenti  pensionistici
 di guerra";
      il  quinto comma dispose: "L'indennita' integrativa speciale non
 spetta a coloro che fruiscano di analogo beneneficio  in  aggiunta  a
 pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere".
    La  legge  29  novembre  1977  n.  875 ("Miglioramenti economici a
 favore  dei  pensionati  di  guerra  e  delega  al  Governo  per   il
 riordinamento  delle  pensioni di guerra") con l'art. 11, comma primo
 comma dispose "l'indennita'  integrativa  speciale  mensile  ai  fini
 dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di
 guerra, viene determinata annualmente con decreto del Ministro per il
 tesoro, con effetto dal 1› gennaio di ciascun anno".
    Il  penultimo  e  l'ultimo  comma  del predetto art. 11 disposero:
 "L'i.i.s. non spetta a coloro che fruiscano di  pensione,  assegno  o
 retribuzione  comunque  collegati  con  le variazioni dell'indice del
 costo della vita o con analoghi  sistemi  di  adeguamento  automatico
 stabiliti dalle vigenti disposizioni.
    L'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso".
    Con  l'art.  13  il Governo venne delegato ed emanare disposizioni
 aventi valore di legge intese a raccogliere in testo unico  le  norme
 sulle  pensioni  di  guerra;  procedere alla revisione del sistema di
 rivalutazione automatica dei  trattamenti  pensionistici;  introdurre
 integrazioni  e  modifiche  per  il  perfezionamento  dei  criteri di
 classificazione  delle  invalidita';  dare  un   definitivo   assetto
 economico  e giuridico alla materia; semplificare e snellire per pro-
 cedure  di  liquidazione,  anche  mediante  conglobamento  dei   vari
 assegni.
    Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, n.
 915 ("Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra")  con
 l'art.  1  dispose:  "La  pensione,  assegno  o  indennita' di guerra
 previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio  di
 doveroso  riconoscimento  e  di solidarieta' da parte dello Stato nei
 confronti di  coloro  che,  a  causa  della  guerra,  abbiano  subito
 menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto".
    Detto  articolo, "che definisce la natura alle pensioni di guerra"
 e' stato recepito dal punto c) dell'art. 1 della legge  23  settembre
 1981 n. 533 ("Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle
 pensioni di guerra").
    Con  l'art.  74  (primo  e  secondo  comma),  il  citato d.P.R. n.
 915/1978 dispose: "Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra
 compete un'indennita' integrativa speciale mensile per  l'adeguamento
 al costo della vita dei trattamenti stessi.
    L'i.i.s.  non  spetta  a  coloro  che fruiscono di altra pensione,
 assegno  o  retribuzione  comunque  collegata   con   le   variazioni
 dell'indice   ddel  costo  della  vita  o  con  analoghi  sistemi  di
 adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
    L'i.i.s.  di  cui  al  presente  articolo  e'  corrisposta   dalle
 competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo rilascio da parte
 dell'interessato  di  una  dichiarazione  da cui risulta che si trova
 nelle condizioni prescritte per conseguire l'indennita' medesima.
    L'indennita' di cui al presente articolo non compete nei  casi  in
 cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero".
    L'art.  75  istitui'  la  "Perequazione automatica dei trattamenti
 pensionistici di  guerra"  mediante  l'attribuzione  di  un  "assegno
 aggiuntivo"   alla   cui   liquidazione   "provvedono,  d'ufficio  le
 competenti Direzioni provinciali del tesoro".
    L'art. 80 "(Obbligo di  denuncia  del  venir  meno  dei  requisiti
 richiesti)"  dispose:  "In tutti i casi in cui le norme contenute nel
 presente testo unico  subordinato  la  liquidazione  del  trattamento
 pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati
 requisiti  o  condizioni,  i titolari dei trattamenti o degli assegni
 sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale  e'  stato  emesso  il
 relativo  provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti
 entro tre mesi dal verificarsi di  tale  circostanza  salvo  che  sia
 diversamente stabilito dal presente testo unico.
    Nel  caso  di intervenuta denuncia a termini del comma precedente,
 la revoca  dei  relativi  trattamenti,  salvo  che  sia  diversamente
 stabilita dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza
 del termine previsto nel comma stesso.
    Nel  caso  di intervenuta denuncia a termini del comma precedente,
 la revoca  dei  relativi  trattamenti,  salvo  che  sia  diversamente
 stabilita dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza
 del  termine  previsto  nel comma stesso. Nei confronti di coloro che
 omettano la denuncia, sono recuperate tutte  le  somme  indebitamente
 percepite".
    L'art.  138  del  d.P.R. n. 915/1978 dispose che: "La disposizione
 contenuta nel penultimo comma dell'art. 11 della  legge  29  novembre
 1977,  n. 875, costituisce interpretazione autentica della precedente
 normativa in materia ed applicabile anche ai casi  gia'  disciplinati
 dal quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585.
    Le   somme   eventualmente  corrisposte  a  titolo  di  indennita'
 integrativa speciale in base al disposto del quinto  comma  dell'art.
 25  della  legge  28  luglio  1971,  n.  585,  e  non dovute ai sensi
 dell'art. 11 della predetta legge 29  novembre  1977,  n.  875,  sono
 abbuonate".
    La  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  all'art. 32 ("Disposizioni
 varie") comma secondo e terzo dispose: "Con effetto  dal  1›  gennaio
 1980  l'indennita'  integrativa  speciale  spettante  ai  titolari di
 pensioni di  guerra,  e'  corrisposta  in  misura  differenziale  fra
 l'eventuale  maggiore  importo  dell'indennita'  stessa  e  l'importo
 spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per  effetto  del
 collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con
 analoghi  sistemi  di  adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti
 disposizioni.
    Il presente comma  si  applica,  anche  mediante  regolarizzazioni
 periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalla
 variazione  dell'indice  del  costo della vita e degli altri analoghi
 sistemi di  adeguamento  automatico  che  saranno  accertati  dal  1›
 gennaio 1980 in poi.
    Le  somme  eventualmente  corrisposte  ai  titolari di pensione di
 guerra per indennita' integrativa speciale e non dovute in  relazione
 al penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 975,
 ed al decimo comma dell'art. 74 del testo unico approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915, sono
 abbuonate sempreche' gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino
 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 di non aver diritto all'indennita' medesima".
    La legge 23 settembre 1981, n. 533  ("Delega  al  Governo  per  il
 definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di  guerra") con l'art. 1
 delego' il Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1981  disposizioni
 per un definitivo riassetto legislativo diretto alla: a) introduzione
 di  un diverso sistema di adeguamento automatico; b) rideterminazione
 dei trattamenti pensionistici; c) revisione degli istituti  giuridici
 non strettamente aderente ai principi statuiti dall'art. 1 del d.P.R.
 23  dicembre  1978, n. 915, che definisce la natura della pensione di
 guerra; per lo snellimento delle procedure, ecc.
    Il conseguente  d.P.R.  30  dicembre  1981,  n.  834  ("Definitivo
 riordinamento  delle  pensioni  di guerra, in attuazione della delega
 prevista dall'art. 1 della legge 23  settembre  1981,  n.  533")  con
 l'art.  1  dispose  che a decorrere dal 1› gennaio 1982 l'adeguamento
 automatico   delle   pensioni   e   di   taluni   assegni,   mediante
 l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, e dispose inoltre (comma 4 e
 seguenti).
    "A  decorrere dal 1› gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e
 75 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art.
 32 della legge 24 maggio 1980, n. 146.
    Gli  importi  percepiti  alla  data  del  31  dicembre  1981   per
 indennita'  integrativa  speciale sono conservati a titolo di assegno
 personale non riversibile.
    L'assegno di cui al comma  precedente  non  spetta  a  coloro  che
 fruiscono   o   vengano   a  fruire  di  altra  pensione,  assegno  o
 retribuzione comunque collegati con  le  variazioni  dell'indice  del
 costo  della  vita  o  con analoghi sistemi di adeguamento automatico
 stabiliti dalle vigenti disposizioni.
    Gli assegni aggintivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato
 d.P.R. n. 915, sono conglobati negli importi delle pensioni  e  degli
 assegni  di  cui  alle  tabelle indicate nel primo comma del presente
 articolo.
    Alla liquidazione degli assegni  previsti  dal  presente  articolo
 provvedono, d'ufficio le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
    Tanto  premesso la sezione osserva che, come precisato dall'art. 1
 del d.P.R. n. 915 del 1978, le  pensioni,  assegni  e  indennita'  di
 guerra  sono  di  natura  risarcitoria  nei confronti di coloro che a
 causa della guerra abbiano subito menomazioni dell'integrita'  fisica
 o  la  perdita  di  un congiunto. La natura risarcitoria dei rapporti
 pensionistici di guerra e' stata confermata dall'art. 1  della  legge
 23  settembre  1981,  n.  533  che  con  il  punto c) ha riconosciuto
 l'esistenza  di  istituti  giuridici   non   aderenti   alla   natura
 risarcitoria  del  diritto  pensionistico  di guerra e ha delegato il
 Governo alla revisione di tali istituti.
    Analoga natura risarcitoria e' pacifica  per  i  danni  di  guerra
 (decreto  legislativo  19  aprile  1948,  n.  517, per il rimborso di
 debiti contratti dalle formazioni partigiane; legge 9  gennaio  1951,
 n.  10,  per i danni provocati dagli alleati; legge 27 dicembre 1953,
 n. 968, per i danni di guerra in genere), che  vengono  liquidati  in
 unica  soluzione  (solo  per  importi  maggiori  lo  Stato provvede a
 liquidazione rateale).
    Per convenienza finanziaria l'atto risarcitorio per le menomazioni
 alle persone e per  la  morte,  nel  nostro  Stato  avviene  mediante
 concessione  di  pensioni  che  venivano  aggiornate secondo proposte
 governative, e cio'  fino  al  d.P.R.  n.  834  del  1981,  che  dopo
 trentasei anni dalla fine della guerra dispose adeguamento automatico
 delle   pensioni   di   guerra,  al  costo  della  vita.  L'idennita'
 integrativa speciale, istituita con l'art. 25 della legge n. 585  del
 1971  non  puo'  quindi non essere considerata come aggiornamento del
 quantum risarcito dallo Stato.
    L'art. 138 del d.P.R. n. 915 del  1978  nel  disporre  "L'abbuono"
 delle  somme corrisposte a titolo di i.i.s. fino al 21 dicembre 1977,
 ne costituisce conferma.
    Come e' sopra descritto, tuttavia nella legislazione intercorrente
 dal 1971 al 1981 e' stato  confermato  il  divieto  di  cumulo  delle
 i.i.s.  o  analogo  beneficio  in  aggiunta  a  pensioni,  assegni  o
 retribuzioni di qualsiasi genere. Tale divieto  oltre  che  snaturare
 "l'atto  risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da
 parte dello Stato" solennemente proclamato per le pensioni di guerra,
 comporta  situazioni  giuridiche  contrastanti  con  le  norme  della
 Costituzione.
    La   pensione  di  guerra,  concessa  dalla  data  della  domanda,
 costituisce diritto soggettivo che entra nel patrimonio dei  soggetti
 beneficiari  (intendendo  per  patrimonio  il  complesso  di rapporti
 giuridici convergenti su una determinata persona  e  suscettibili  di
 valutazione economica).
    Se  il  beneficiario  contemporaneamene  o  in  momento successivo
 acquisisce nel suo  patrimonio  altro  analogo  diritto  compreso  la
 i.i.s.,  questo  nuovo  diritto  di  per  se'  completo  e  perfetto,
 convergendo sulla medesima  persona  non  puo'  trasformarsi  in  una
 illegittimita'. Ossia la somma di due diritti non possono determinare
 una illegittimita', con conseguente limitazione degli stessi diritti.
 Tale  situazione  e'  in  contrasto  con l'art. 42 della Costituzione
 nella parte in cui e' previsto che "la proprieta'  privata  non  puo'
 essere,   nei   casi   previsti  dalla  legge,  e  salvo  indennizzo,
 espropriata per  motivi  d'interesse  generale".  L'ultima  norma  in
 ordine  di  tempo relativa alle i.i.s. sulle pensioni di guerra (art.
 1, comma 6, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) contrasta con l'art.
 6 della costituzione perche' la delega  conferita  al  Governo  dalla
 legge  23  settembre  1981,  n.  533  era nel senso opposto, ossia di
 rivedere le norme non aderenti al principio della natura risarcitoria
 del diritto alla pensione di guerra.
    Di  conseguenza  contrastano  con  il   citato   art.   42   della
 Costituzione: il penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre
 1977, n. 875; il primo comma dell'art. 74 del d.P.R 21 dicembre 1978,
 n.  915;  il secondo e terzo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile
 1980, n. 146; il comma sesto dell'art. 1  del  d.P.R.    30  dicembre
 1981,  n. 834, ossia tutte quelle norme che, nonostante il conclamato
 diritto risarcitorio della pensione di guerra, e pur avendo la  legge
 compreso   nell'adeguamento   automatico   l'i.i.s.   e   pur  avendo
 "abbuonate" le somme a tale titolo corrisposte fino  al  21  dicembre
 1977,  perseguono  lo  scopo  del  "recupero alle finanze dello Stato
 delle somme dovute a titolo di i.i.s. in presenza di altra pensione o
 retribuzione comunque collegati con  le  variazioni  dell'indice  del
 costo  della  vita  o con analoghi sistemi di adeguamento automatico"
 anche quando tali asssegni siano di entita' irrisoria.
    La sezione osserva che con sentenza n. 566 del 13 dicembre 1989  e
 con  sentenza  n.  204  del 15 aprile 1992 la Corte costituzionale ha
 legittimato in campo diverso da quello pensionistico  di  guerra,  la
 coesistenza  di  due  indennita'  integrative  speciali, ma sia parte
 della giurisprudenza (Sezioni riunite della Corte dei  conti  con  la
 decisione  n. 100/c del 20 aprile 1994 che ha vietato, applicando "in
 via analogica" l'art. 12,  secondo  comma,  delle  disposizoni  sulla
 legge in generale, il cumulo della i.i.s. "con altra indennita' della
 stessa  natura,  pur  se  diversamente denominata"), sia alcune leggi
 (come la legge 24 dicembre 1993, n. 539, bilancio di previsione dello
 Stato per l'anno finanziario 1944, pag. 206, titolo primo, sezione X,
 riporta come "assistenza pubblica"  i  pagamenti  delle  pensioni  di
 guerra e come il Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1994, pag.
 35,  alla  sez. 10 rubrica quale "assistenza pubblica" le pensioni di
 guerra e assegni vitalizi), sembrano ignorare la natura di  "doveroso
 risarcimento"  conclamato  per  le  pensioni  di  guerra, compresa la
 i.i.s.
    La sezione inoltre rileva che l'art. 80  del  d.P.R.  21  dicembre
 1978,  n. 915, che impone l'obbligo di autodenuncia del sussistere di
 determinati   requisiti   o   condizioni,   contraddice   la   natura
 risarcitoria delle pensioni di guerra, in quanto comporta la modifica
 della  res  debita che se fosse stata concessa in unica soluzione non
 potrebbe comportare alcuna  restituzione,  e  contrasta  sia  con  il
 citato   art.   42  della  Costituzione,  sia  con  l'art.  76  della
 Costituzione in quanto nella legge di delega  29  novembre  1977,  n.
 875,  non  vi  e'  traccia  ne'  in  via di principio ne' nei criteri
 direttivi ne' per oggetto definito della volonta' di introdurre  tale
 obbligo di autodenuncia.
    La  sezione osserva infine che le norme sopra citate hanno imposto
 alla Direzione provinciale del tesoro la gestione della i.i.s.  e  il
 rapporto  di  questa con la pensione di guerra o altre i.i.s. o altri
 trattamenti  pensionistici   ancorche'   non   deliberati   ma   solo
 corrisposti dalla D.P.T., con una specie di responsabilita' oggettiva
 in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
    Cosi'  che  le  Direzioni  provinciali del tesoro, in base a norme
 sopravvenute alla soppressione dell'i.i.s. per le pensioni di  guerra
 si  sono  trasformate  in revisori e censori di situazioni giuridiche
 determinate  dai  vari  Ministri  competenti  nella  concessione   di
 pensioni a carico dello Stato.
    La  legge  7  agosto  1985,  n. 428 (Semplificazione e snellimento
 delle procedure in materia di stipendi, pensioni  ed  altri  assegni,
 riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione
 della  direzione  generale dei servizi periferici del tesoro .. ecc.)
 delego'  il  Governo  ad  emanare  norme   aventi   legge   ordinaria
 riguardanti  "il funzionamento delle direzioni provinciali del tesoro
 per definire le specifiche  responsabilita'  amministrative:  a)  dei
 direttori provinciali del tesoro e degli altri dirigenti preposti ..;
 b) dei dirgenti del settore dell'informatica ..".
    Con  d.P.R.  19  aprile 1986, n. 138, fu data "parziale attuazione
 della delega" e con l'art. 2 fu disposto il controllo di legittimita'
 della Corte dei conti sui titoli di spesa solo in  via  successiva  e
 solo  attraverso  il sistema informativo della Direzione generale dei
 servizi periferici del tesoro, mentre con l'art. 12 venne disposto la
 semplice comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti  nel  caso
 di  concessioni  o  modificazioni  di  "trattamenti  di  attivita'  o
 pensionistici senza provvedimento formale".
    Con d.P.R. 8 luglio 1989, n. 429 "considerata l'urgente necessita'
 di provvedere alla graduale attuazione delle deleghe di cui  all'art.
 1  della  legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune
 procedure in  materia  di  ordinazione  a  pagamento  di  stipendi  e
 pensioni  ..  definendo  le specifiche responsabilita' amministrative
 dei dirigenti e del personale delle direzioni  direzioni  provinciali
 del tesoro e degli organi del settore informativo", vennero disposte,
 con  gli  artt.  46, 47, 48 e 49, le responsabilita', rispettivamente
 dei dirigenti e degli altri impiegati delle  D.P.T.  "responsabilita'
 amministrativa  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  dei  pagamenti
 disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza", dei
 dirigenti  nelle  sedi  ripartite  in  divisioni,  dei  soggetti  che
 intervengono  nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, e per la
 revisione dei pagamenti direttamente disposti dai centri del  sistema
 informativo.
    In  particolare  con l'art. 48 fu disposto l'abrogazione dell'art.
 405 del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la
 contabilita'  generale dello Stato approvato con r.d. 23 maggio 1924,
 n. 827, secondo il quale "i capi delle delegazioni  del  tesoro  sono
 responsabili  personalmente  dell'esattezza  delle liquidazioni delle
 spese fisse  e  dei  relativi  ordini  di  pagamento,  nonche'  delle
 regolarita'  dei  documenti  e degli atti presentati dai creditori, e
 sono  sottoposti  alle  disposiioni  del  titolo  V   (degli   agenti
 dell'amministrazione  che  maneggiano  valori  dello  Stato), capo II
 (della responsabilita' degli agenti e altri pubblici funzionali)".
    Tanto premesso gli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986,
 n. 429, sembrano contrastare con gli artt. 28 e 76 della Costituzione
 nel  senso  che  ai  detti  funzionari  e'   stata   attribuita   una
 responsabilita'   eccedente   le  loro  competenze  (esattezza  delle
 liquidazioni e della regolarita' dei documenti) mentre tali impiegati
 svolgono   prevalentemente   funzioni   esecutive   di   decreti    e
 provvedimenti emanati da vari Ministri, di cui in pratica divengono i
 censori obbligati con responsabilita' oggettiva.
    Il   sospetto  di  incostituzionalita'  delle  indicate  norme  e'
 rafforzato dalla notazione che il d.P.R. n. 429 del 1986, (che  porta
 la  firma degli stessi proponenti la legge di delega n. 428 del 1985)
 ha particolarita' di essere un regolamento che con l'art.  43  abroga
 quindici  norme  di  legge,  due  regolamenti (d.P.R.) e una legge (3
 febbraio 1951), senza alcuna specifica delega ai sensi  dell'art.  76
 della Costituzione.