P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 54 e 420 del
 c.p.p., e anche dell'art. 484 del c.p.p., in relazione agli artt. 24,
 secondo comma, e 112 della Costituzione,  laddove  non  prevedono  un
 mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un
 pubblico  ministero  legittimato  ad  processum  nei casi e nel senso
 indicati nella motivazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che a cura del cancelliere questa ordinanza sia notificata
 alle parti private e al p.m., nonche' al presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento .
      Cagliari, addi' 11 novembre 1994
                          Il giudice: CANEPA
 
 95C0091