P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 420 del c.p.p., e anche dell'art. 484 del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, laddove non prevedono un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato ad processum nei casi e nel senso indicati nella motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura del cancelliere questa ordinanza sia notificata alle parti private e al p.m., nonche' al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento . Cagliari, addi' 11 novembre 1994 Il giudice: CANEPA 95C0091