P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 629, comma 1, c.p. come sopra prospettata in ordine agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione; Sospende il presente procedimento e ordina, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ferrara, addi' 7 dicembre 1994 Il presidente: BORDON 95C0094