P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 629, comma 1, c.p. come sopra
 prospettata in ordine agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione;
    Sospende  il  presente  procedimento  e  ordina,  a   cura   della
 cancelleria,   l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e la notifica della presente ordinanza  al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Ferrara, addi' 7 dicembre 1994
                         Il presidente: BORDON
 
 95C0094