PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondate   le   questioni   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1993, n.  537  (Interventi  correttivi  di  finanza
 pubblica)   e  dell'art.  1  della  legge  22  giugno  1988,  n.  221
 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e  segreterie
 giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97,
 101,  102,  103,  104,  108  e  113 della Costituzione, dai Tribunali
 amministrativi regionali dell'Abruzzo - sezione staccata di  Pescara,
 della  Toscana,  del  Veneto e del Lazio con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0111