PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16  febbraio  1987,
 n.   81   ("Delega   legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per
 l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e 554 del  codice
 di  procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 della
 Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0118