PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, e dell'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0120