PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto
 comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440,  e  dell'art.  14,
 secondo  e  quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  dal
 T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza
 in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  3,  sesto  comma, e 9, primo comma, del
 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in  riferimento  agli
 artt.  3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia,
 sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0120