ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8
 novembre  1991,  n.  360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
 cosi' come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994,  n.
 221  (Interventi  urgenti  per  il  risanamento  e  l'adeguamento dei
 sistemi di smaltimento delle acque usate e degli  impianti  igienico-
 sanitari  dei  centri  storici  e nelle isole dei comuni di Venezia e
 Chioggia), promosso con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Zavagno  Maria  e Vianello Anna,
 iscritta al n. 380 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  27, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
      2) ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel
 procedimento civile vertente tra Contavalli  Fortunato  e  Gambarotto
 Silvio,  iscritta  al n. 520 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un
 procedimento civile  promosso  da  Zavagno  Maria  nei  confronti  di
 Vianello  Anna,  il  Pretore  di Venezia ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3  della  legge  8  novembre  1991, n. 360
 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.
 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per  il
 risanamento  e  l'adeguamento  dei sistemi di smaltimento delle acque
 usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici  e  nelle
 isole  dei  comuni  di  Venezia  e  Chioggia),  nella  parte  in  cui
 stabilisce che "la necessita' del locatore di disporre  dell'immobile
 per  abitazione  propria, del coniuge, dei genitori o dei figli debba
 essere accertata, per ottenere  la  declaratoria  di  non  soggezione
 dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";
      che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per
 un  periodo  di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili
 adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per  "i  casi  di  accertate
 necessita' abitative del locatore";
      che,  secondo  il  parere  del  giudice  a  quo, "l'utilizzo del
 termine accertate necessita'" indurrebbe a  ritenere  che  le  stesse
 debbano  risultare  da  un  giudizio  di  accertamento effettuato dal
 giudice competente  in  sede  di  cognizione,  dato  che  il  giudice
 dell'esecuzione,  nel  nostro  ordinamento,  non  ha  mai  un  potere
 cognitivo di accertamento;
      che,  pertanto,  ad  avviso del Pretore, poiche' il proprietario
 esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore  titolo  (con  natura  di
 cosa  giudicata)  accertante  la  propria  necessita',  a  seguito di
 giudizio da incardinarsi davanti  al  giudice  competente,  la  norma
 censurata  violerebbe  l'art.  24  della  Costituzione  -  in  quanto
 "l'esercizio  del  diritto  di  veder  riconosciuta,   in   caso   di
 necessita',   l'eseguibilita'   del   titolo  risulta  eccessivamente
 oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronunzia
 giudiziale  definitiva"  -  nonche'  l'art.  42  della  Costituzione,
 integrando  un  "blocco  del  diritto  di  proprieta'";  e creerebbe,
 altresi', un'irragionevole disparita' di trattamento tra  i  casi  in
 cui   il   proprietario-esecutante   abbia   necessita'   non  ancora
 "accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di  cui  al
 combinato  disposto  degli  artt.  2,  primo  comma,  della  legge 21
 febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";
      che identica questione e' stata sollevata dal  medesimo  Pretore
 con  ordinanza  del 13 maggio 1994 (R.O. n. 520 del 1994), emessa nel
 procedimento civile promosso da Contavalli Fortunato nei confronti di
 Gambarotto Silvio;
      che in entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata "inammissibile e,
 comunque, infondata";
    Considerato che le questioni, per l'identita'  del  tema,  debbono
 essere riunite e trattate congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  31  marzo  1994,  n.  221,  non e' stato
 convertito in legge entro il termine  prescritto,  come  risulta  dal
 comunicato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1› giugno
 1994;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da  ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la
 piu' recente delle quali riguardante una questione identica a  quelle
 sollevate  dal  Pretore  di  Venezia  con  le  ordinanze  di  cui  in
 epigrafe), le  questioni  debbono  essere  dichiarate  manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.