PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), cosi' come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico- sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessita'" del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0122