PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  8
 novembre  1991,  n.  360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
 cosi' come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994,  n.
 221  (Interventi  urgenti  per  il  risanamento  e  l'adeguamento dei
 sistemi di smaltimento delle acque usate e degli  impianti  igienico-
 sanitari  dei  centri  storici  e nelle isole dei comuni di Venezia e
 Chioggia), nella parte in cui  stabilisce  che  "la  necessita'"  del
 locatore  di  disporre  dell'immobile  per  abitazione  propria,  del
 coniuge, dei genitori  o  dei  figli  "debba  essere  accertata,  per
 ottenere  la  declaratoria  di  non  soggezione  dell'esecuzione alla
 sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento  agli  artt.
 3,  24  e  42  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Venezia con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0122