IL PRETORE
    A scioglimento della riserva ha emesso la  seguente  ordinanza  di
 rimessione  alla  Corte  costituzionale  nella controversia r.g.l. n.
 20048/1994 promossa da  Ferruccio  Bacca  (avv.  Marco  Masi)  contro
 l'Ente nazionale previdenza e assitenza dei veterinari.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1.  -  Ferruccio  Bacca, deducendo di essere iscritto all'albo dei
 medici veterinari di Bologna, di non esercitare tale professione,  ma
 quella di agente di commercio per una agenzia di pubblicita';
      deducendo  di aver rinunciato alla iscrizione all'Ente nazionale
 di previdenza e di assistenza per i  veterinari  (ENPAV),  di  averne
 ottenuto  la  cancellazione  ed  anche  lo sgravio dei contributi, in
 quanto iscritto come agente di commercio all'Enasarco;
      deducendo di aver ricevuto dall'ENPAV il  18  febbraio  1994  la
 richiesta  di pagare i contributi fino al 31 dicembre 1993, in base a
 quanto disposto dall'art. 11,  ventiseiesimo  comma  della  legge  24
 dicembre 1993, n. 537;
      deducendo di non dover pagare i contributi chiestigli dall'ENPAV
 per varie ragioni analiticamente enunciate; con ricorso depositato il
 9 maggio 1994 ha formulato domande nei confronti dell'ENPAV come alle
 conclusioni che si trascrivono:
    "Voglia l'Ill.mo sig. pretore, in funzione di Giudice del lavoro:
      dichiarare  che  il  ricorrente  non  e'  tenuto a corrispondere
 l'importo di L. 4.202.193, chiesto dall'ENPAV a titolo di  contributi
 maturati  al  31  dicembre 1993, in quanto al momento dell'iscrizione
 all'Albo  dei  veterinari  egli  poteva  scegliere  per  l'iscrizione
 all'ente o per la sua rinuncia (come in effetti avvenuto);
      in  subordine,  sospendere  il  giudizio  a  quo,  sollevando la
 questione di costituzionalita'  dell'art.  11,  ventiseiesimo  comma,
 legge   n.  537/1993,  avanti  la  Corte  costituzionale,  una  volta
 accertata la  rilevanza  della  questione  e  la  sua  non  manifesta
 infondatezza.
    Con vittoria di spese, competenze ed onorari".
    2.  -  L'ENPAV  non  si  e'  costituito  ed  e'  stato  dichiarato
 contumace.
    3. - Il ricorrente e' stato interrogato; ha chiarito e documentato
 di svolgere attivita' come agente  di  commercio  nel  settore  della
 pubblicita' e di corrispondere dal 1990 contributi all'Enasarco.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    La rilevanza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale.
    1.  -  La  questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente
 rilevante ai fini della decisione della controversia.
    Infatti, come si ricava anche dalla lettera inviata dall'ENPAV  al
 ricorrente,  l'ente  fonda  la  richiesta  di pagamento di contributi
 sulla norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma  della  legge,  il  cui
 testo integrale e' stato trascritto nella lettera.
    Per    quanto    possa   apparire   discutibile   e   contestabile
 giuridicamente   la   qualificazione   attribuita   di   essere   una
 disposizione  interpretativa  della  precedente norma di cui all'art.
 24, secondo comma legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato  l'obbligo
 per  tutti  i  veterinari  iscritti  agli albi della iscrizione anche
 all'ENPAV), e cio' anche sotto il profilo della applicazione che com-
 pete al giudice ordinario, sta il fatto che la disposizione normativa
 nella sua seconda frase sancisce la  nullita'  dei  provvedimenti  di
 cancellazione  adottati  dall'ENPAV  nei confronti dei veterinari che
 avessero rinunciato alla iscrizione, alla  stregua  della  norma  che
 l'ente  dichiara  di  voler  interpretare in senso restritttivo e con
 efficacia retroattiva.
    In  sostanza  la  dichiarazione  legislativa  di  nullita'   delle
 cancellazioni  potrebbe  avere  come conseguenza la inefficacia delle
 stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari  gli  obblighi  che
 derivano  dalla  loro  iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento
 del contributo dovuto anche da coloro che non  esercitano  la  libera
 professione.
    Per  quanto  la  costruzione  della  fattispecie  normativa appaia
 giuridicamente contorta e farraginosa, le norma si impone  come  tale
 ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazoine
 di cui e' stata fatta richiesta al ricorrente dall'ENPAV.
    In  sostanza  il  giudice  non  si puo' sottrare alla applicazione
 della legge, cosi'  come  redatta.  Egli  puo'  solo  -  nel  caso  -
 valutarne  e  rilevarne  la  sospetta  illegittimita' costituzionale,
 quale  in  questo  giudizio  e'  stata  eccepita  dal  ricorrente,  e
 constatare  come  tale  aspetto  del  problema sia decisivo e percio'
 rilevante ai fini della decisione della controversia.
    La non manifesta infondatezza della questione.
    1. - I precedenti normativi.
    Per delibare il merito  della  questione  e'  opportuno  riportare
 integralmente le norme che regolano la materia.
    1.1.  -  L'art.  2,  secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n.
 1352  ("Riordinamento  dell'ENPAV")  cosi'   dispose:   "L'iscrizione
 all'ENPAV  e'  obbligatoria  per tutti i veterinari di eta' inferiore
 agli  anni  sessantacinque,  iscritti   negli   albi   professionali,
 compilati e tenuti dagli Ordini provinciali".
    1.2.  -  L'art.  24  della  legge 12 aprile 1991 n. 136, ("Riforma
 dell'ENPAV") dopo aver  sancito  l'obbligatorieta'  della  iscrizione
 all'ente  degli  iscritti  agli  albi  che  esercitassero  la  libera
 professione,  ha  fissato  ai  comma  secondo  e  terzo  le  seguenti
 disposizioni:
      "2.   Sono   iscritti   facoltativamente  all'Ente,  oltre  agli
 assicurati che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  2
 dell'articolo  2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano
 esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita'  di  lavoro
 autonomo,  per  le  quali siano iscritti ad altre forme di previdenza
 obbligatoria.
      3. L'iscrizione ed  il  passaggio  dalla  forma  obbligatoria  a
 quella  facoltativa  avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di
 rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata  dall'interessato  con
 espressa    dichiarazione   da   redigere   seguendo   le   modalita'
 dell'articolo 23, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114".
    1.3. - L'art. 32 della stessa legge cosi' ha disposto:
      "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
 legge  e'  abrogato  il  secondo comma dell'articolo 2 della legge 18
 agosto 1962, n. 1357".
    1.4. - L'articolo 11, quarto comma, cosi' dispone:
      "4. Gli iscritti all'albo professionale che non  siano  iscritti
 all'Ente  e  non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare
 all'Ente un contributo di  solidarieta'  pari  al  3  per  cento  del
 reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e
 comunque non inferiore a L. 100.000 annue.".
    2. - La norma impugnata.
    L'art. 11, ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993 (Legge
 finanziaria  per il 1994) la cui applicazione e' oggetto del presente
 giudizio e' del seguente tenore:
      "Art. 11  (Previdenza  e  assistenza).  -  26.  La  disposizione
 contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n.
 136,  deve  essere  interpretata  nel senso che l'iscrizione all'Ente
 nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non  e'
 piu'  obbligatoria  soltanto per i veterinari che si iscrivono per la
 prima volta agli albi  professionali  successivamente  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  predetta  legge  e  che  si trovano nelle
 condizioni  previste  dal  comma  secondo  dell'articolo   24   della
 medesima;  i  provvedimenti  di  cancellazione adottati dall'Ente nei
 confronti dei veterinari, gia'  obbligatoriamente  iscritti  all'Ente
 stesso  in  forza  della precedente normativa, sono nulli di diritto.
 Gli  obblighi  relativi  al   pagamento   dei   contributi   e   alla
 comunicazione  di  cui  all'articolo 19 della citata legge n. 136 del
 1991,  dovuti  per  il  periodo  successivo   al   provvedimento   di
 cancellazione  devono  essere  adempiuti,  salvo  il caso di scadenza
 posteriore, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
 della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
 comunicazioni  relative  al  predetto  periodo  non  si  applicano le
 sanzioni, le maggiorazioni e  gli  interessi  di  mora  di  cui  agli
 articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991".
    3. - Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione.
    3.1.  -  Come si rileva la norma nel precetto della prima parte si
 qualifica come interpretativa dell'art. 32, primo comma  della  legge
 n.  136/1991,  che aveva abrogato la obbligatorieta' della iscrizione
 all'ENPAV di tutti i veterinari iscritti all'albo.
    Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione  -
 come e' certamente possibile al legislatore - essa deve sottostare ai
 criteri  individuati  e  espressi  nella  giurisprudenza  della Corte
 costituzionale.
    A  tal  proposito  si  rileva  innanzitutto  che  la  disposizione
 qualificata  come  interpretativa  interviene  su una norma che aveva
 abrogato l'obbligo di iscrizione all'ENPAV  per  tutti  gli  iscritti
 all'albo   dei   veterinari,   e   come   essa,  insieme  alle  altre
 disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che  puo'  essere
 ed  e'  stata  interpretata  dall'ENPAV  -  che  ne e' sicuramente la
 ispiratrice  e  la  fonte  -  come  la  ricostituzione  con   effetto
 retroattivo   dell'obbligo  anche  per  i  veterinari  dipendenti  di
 iscrizione alla ENPAV e di quello di pagare come tali dei contributi,
 certamente diversi e maggiori rispetto al contributo di  solidarieta'
 dovuto dai veterinari iscritti agli albi, ma non all'ENPAV.
    3.2.  -  I  criteri  di  legittimita' costituzionale in materia di
 norme interpretative e con efficacia retroattiva.
    Secondo la sentenza  del  10  febbraio  1993  n.  39  della  Corte
 costituzionale  "e'  di interpretazione autentica quella disposizione
 che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed  intervenga
 esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza pero'
 intaccare  o  integrare  il  dato  testuale  ma  solo  chiarendone  o
 esplicandone il contenuto ovvero  escludendo  o  enucleando  uno  dei
 significati possibili".
    Indipendentemente  dalla  effettiva  natura  interpretativa  della
 norma, (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento alla
 legge interpretata) la Corte  ha  affermato  nella  stessa  decisione
 quanto  segue: "il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia
 con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la  operativita'
 anche  per  il  passato;  puo'  dare, cioe', espressamente alle dette
 disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo'
 violare i limiti derivanti dal divieto espresso  posto  dall'art.  25
 della  Costituzione  e  per tutte le materie non puo' superare quelli
 posti da altri precetti costituzionali (sent. n. 123 del 1988).
    La Corte costituzionale nella importante sentenza del 4 marzo 1990
 n. 155,  ha  anche  deciso  che  "l'irretroattivita'  costituisce  un
 principio  generale  del  nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se
 pur  non  elevato,   fuori   della   materia   penale,   a   dignita'
 costituzionale   (art.   25,   secondo  comma,  della  Costituzione),
 rappresenta pur sempre una regola
 essenziale    del   sistema   a   cui,   salva   un'effettiva   causa
 giustificatrice, il legislatore deve  ragionevolmente  attenersi,  in
 quanto  le  certezza  dei  rapporti preteriti costituisce un indubbio
 cardine  della  civile   convicenza   e   della   tranquillita'   dei
 cittadini.".
    3.3.   -  Dopo  tali  richiami  alla  giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale  la  denuncia  elevata  nei  confronti  dell'art.  11,
 ventiseiesimo comma legge 24 dicembre 1993, di essere solo in maniera
 apparente  e  nominale  una  norma  interpretativa e di essere invece
 sostanzialmente una norma con effetto retroattivo  che  incide  sulla
 posizione  contributiva  dei  veterinari  iscritti  all'albo  i quali
 lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano
 chiesto  ed  ottenuto  secondo  la   legge   vigente   all'epoca   la
 cancellazione  dall'ENPAV,  appare  manifestamente  non  infondata, e
 percio' da rimettere al giudizio della Corte costituzionale.
    A tale scopo, nella sommaria delibazione  che  compete  in  questa
 fase  al  giudice ordinario, si sottolinea che la norma denunciata di
 illegittimita' costituzionale aggrava in maniera sensibile il  carico
 della  imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che non
 siano libero-professionisti; che la norma provoca  tale  aggravamento
 di  contributi  con  effetto  retroattivo,  mediante  una sostanziale
 modifica di una recente  disposizioni  di  legge  (quella  sulla  non
 obbligatorieta'  della  iscrizione  alla Cassa dei veterinari che non
 esercitano la professione libera) che, per quanto consta,  non  aveva
 dato adito a dubbi di interpretazione.
    Si  rileva  ancora  che  la  norma  determina  una  differenza  di
 trattamento    contributivo    rispetto    ai    veterinari    liberi
 professionisti,  che  deve essere determinata e valutata dalla Corte,
 se  e  quanto   ragionevole   e   giustificata   sotto   il   profilo
 costituzionale.
    La  norma  pone  a carico dei veterinari che non siano titolari di
 redditi derivanti dall'esercizio della libera professione, una doppia
 contribuzione previdenziale in relazione ad unico  reddito  derivante
 dal  corrispettivo  da  lavoro  dipendente,  o  da  lavoro  autonomo,
 sottoposto a contribuzione assicurativa e previdenziale obbligatoria.
    In fin dei conti, per quanto  e'  risultato,  l'esigenza  di  tale
 radicale mutamento del regime di contribuzione previdenziale e' stata
 dettata  dai  generici bisogni di finanziamento dell'ENPAV, non megio
 conosciuti e esposti.
    Tali elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di  fronte
 alla  Corte  costituzionale;  essi  possono  costituire la violazione
 delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia
 di norme di legge interpretative o con efficacia  retroattiva,  anche
 nei  confronti  di  situazioni  previdenziali, e delle scelte e delle
 opzioni  rimesse   dalla   legge   ai   soggetti   interessati   alla
 contribuzione.
    In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio
 quelle dell'art. 3, primo comma della Costituzione per quanto attiene
 alla  disparita'  di  trattamento;  degli  artt.  38  e 53 per quanto
 concerne il regime di contribuzione previdenziale, anche in relazione
 ai principi della certezza del  diritto  in  ordine  a  posizioni  ed
 aspettative  normative  e  di diritto dei cittadini lavoratori, anche
 non dipendenti.
    Si   ricorda  ancora  che  la  stessa  questione  di  legittimita'
 costituzionale e' stata gia' rimessa alla  Corte  costituzionale  dal
 pretore di Perugia.