IL PRETORE A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella controversia r.g.l. n. 20048/1994 promossa da Ferruccio Bacca (avv. Marco Masi) contro l'Ente nazionale previdenza e assitenza dei veterinari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Ferruccio Bacca, deducendo di essere iscritto all'albo dei medici veterinari di Bologna, di non esercitare tale professione, ma quella di agente di commercio per una agenzia di pubblicita'; deducendo di aver rinunciato alla iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari (ENPAV), di averne ottenuto la cancellazione ed anche lo sgravio dei contributi, in quanto iscritto come agente di commercio all'Enasarco; deducendo di aver ricevuto dall'ENPAV il 18 febbraio 1994 la richiesta di pagare i contributi fino al 31 dicembre 1993, in base a quanto disposto dall'art. 11, ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537; deducendo di non dover pagare i contributi chiestigli dall'ENPAV per varie ragioni analiticamente enunciate; con ricorso depositato il 9 maggio 1994 ha formulato domande nei confronti dell'ENPAV come alle conclusioni che si trascrivono: "Voglia l'Ill.mo sig. pretore, in funzione di Giudice del lavoro: dichiarare che il ricorrente non e' tenuto a corrispondere l'importo di L. 4.202.193, chiesto dall'ENPAV a titolo di contributi maturati al 31 dicembre 1993, in quanto al momento dell'iscrizione all'Albo dei veterinari egli poteva scegliere per l'iscrizione all'ente o per la sua rinuncia (come in effetti avvenuto); in subordine, sospendere il giudizio a quo, sollevando la questione di costituzionalita' dell'art. 11, ventiseiesimo comma, legge n. 537/1993, avanti la Corte costituzionale, una volta accertata la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". 2. - L'ENPAV non si e' costituito ed e' stato dichiarato contumace. 3. - Il ricorrente e' stato interrogato; ha chiarito e documentato di svolgere attivita' come agente di commercio nel settore della pubblicita' e di corrispondere dal 1990 contributi all'Enasarco. MOTIVI DELLA DECISIONE La rilevanza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale. 1. - La questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante ai fini della decisione della controversia. Infatti, come si ricava anche dalla lettera inviata dall'ENPAV al ricorrente, l'ente fonda la richiesta di pagamento di contributi sulla norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma della legge, il cui testo integrale e' stato trascritto nella lettera. Per quanto possa apparire discutibile e contestabile giuridicamente la qualificazione attribuita di essere una disposizione interpretativa della precedente norma di cui all'art. 24, secondo comma legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato l'obbligo per tutti i veterinari iscritti agli albi della iscrizione anche all'ENPAV), e cio' anche sotto il profilo della applicazione che com- pete al giudice ordinario, sta il fatto che la disposizione normativa nella sua seconda frase sancisce la nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ENPAV nei confronti dei veterinari che avessero rinunciato alla iscrizione, alla stregua della norma che l'ente dichiara di voler interpretare in senso restritttivo e con efficacia retroattiva. In sostanza la dichiarazione legislativa di nullita' delle cancellazioni potrebbe avere come conseguenza la inefficacia delle stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari gli obblighi che derivano dalla loro iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento del contributo dovuto anche da coloro che non esercitano la libera professione. Per quanto la costruzione della fattispecie normativa appaia giuridicamente contorta e farraginosa, le norma si impone come tale ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazoine di cui e' stata fatta richiesta al ricorrente dall'ENPAV. In sostanza il giudice non si puo' sottrare alla applicazione della legge, cosi' come redatta. Egli puo' solo - nel caso - valutarne e rilevarne la sospetta illegittimita' costituzionale, quale in questo giudizio e' stata eccepita dal ricorrente, e constatare come tale aspetto del problema sia decisivo e percio' rilevante ai fini della decisione della controversia. La non manifesta infondatezza della questione. 1. - I precedenti normativi. Per delibare il merito della questione e' opportuno riportare integralmente le norme che regolano la materia. 1.1. - L'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1352 ("Riordinamento dell'ENPAV") cosi' dispose: "L'iscrizione all'ENPAV e' obbligatoria per tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni sessantacinque, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali". 1.2. - L'art. 24 della legge 12 aprile 1991 n. 136, ("Riforma dell'ENPAV") dopo aver sancito l'obbligatorieta' della iscrizione all'ente degli iscritti agli albi che esercitassero la libera professione, ha fissato ai comma secondo e terzo le seguenti disposizioni: "2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 23, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114". 1.3. - L'art. 32 della stessa legge cosi' ha disposto: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357". 1.4. - L'articolo 11, quarto comma, cosi' dispone: "4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.". 2. - La norma impugnata. L'art. 11, ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993 (Legge finanziaria per il 1994) la cui applicazione e' oggetto del presente giudizio e' del seguente tenore: "Art. 11 (Previdenza e assistenza). - 26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma secondo dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991". 3. - Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione. 3.1. - Come si rileva la norma nel precetto della prima parte si qualifica come interpretativa dell'art. 32, primo comma della legge n. 136/1991, che aveva abrogato la obbligatorieta' della iscrizione all'ENPAV di tutti i veterinari iscritti all'albo. Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione - come e' certamente possibile al legislatore - essa deve sottostare ai criteri individuati e espressi nella giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal proposito si rileva innanzitutto che la disposizione qualificata come interpretativa interviene su una norma che aveva abrogato l'obbligo di iscrizione all'ENPAV per tutti gli iscritti all'albo dei veterinari, e come essa, insieme alle altre disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che puo' essere ed e' stata interpretata dall'ENPAV - che ne e' sicuramente la ispiratrice e la fonte - come la ricostituzione con effetto retroattivo dell'obbligo anche per i veterinari dipendenti di iscrizione alla ENPAV e di quello di pagare come tali dei contributi, certamente diversi e maggiori rispetto al contributo di solidarieta' dovuto dai veterinari iscritti agli albi, ma non all'ENPAV. 3.2. - I criteri di legittimita' costituzionale in materia di norme interpretative e con efficacia retroattiva. Secondo la sentenza del 10 febbraio 1993 n. 39 della Corte costituzionale "e' di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza pero' intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili". Indipendentemente dalla effettiva natura interpretativa della norma, (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento alla legge interpretata) la Corte ha affermato nella stessa decisione quanto segue: "il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita' anche per il passato; puo' dare, cioe', espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sent. n. 123 del 1988). La Corte costituzionale nella importante sentenza del 4 marzo 1990 n. 155, ha anche deciso che "l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto le certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convicenza e della tranquillita' dei cittadini.". 3.3. - Dopo tali richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale la denuncia elevata nei confronti dell'art. 11, ventiseiesimo comma legge 24 dicembre 1993, di essere solo in maniera apparente e nominale una norma interpretativa e di essere invece sostanzialmente una norma con effetto retroattivo che incide sulla posizione contributiva dei veterinari iscritti all'albo i quali lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano chiesto ed ottenuto secondo la legge vigente all'epoca la cancellazione dall'ENPAV, appare manifestamente non infondata, e percio' da rimettere al giudizio della Corte costituzionale. A tale scopo, nella sommaria delibazione che compete in questa fase al giudice ordinario, si sottolinea che la norma denunciata di illegittimita' costituzionale aggrava in maniera sensibile il carico della imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che non siano libero-professionisti; che la norma provoca tale aggravamento di contributi con effetto retroattivo, mediante una sostanziale modifica di una recente disposizioni di legge (quella sulla non obbligatorieta' della iscrizione alla Cassa dei veterinari che non esercitano la professione libera) che, per quanto consta, non aveva dato adito a dubbi di interpretazione. Si rileva ancora che la norma determina una differenza di trattamento contributivo rispetto ai veterinari liberi professionisti, che deve essere determinata e valutata dalla Corte, se e quanto ragionevole e giustificata sotto il profilo costituzionale. La norma pone a carico dei veterinari che non siano titolari di redditi derivanti dall'esercizio della libera professione, una doppia contribuzione previdenziale in relazione ad unico reddito derivante dal corrispettivo da lavoro dipendente, o da lavoro autonomo, sottoposto a contribuzione assicurativa e previdenziale obbligatoria. In fin dei conti, per quanto e' risultato, l'esigenza di tale radicale mutamento del regime di contribuzione previdenziale e' stata dettata dai generici bisogni di finanziamento dell'ENPAV, non megio conosciuti e esposti. Tali elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale; essi possono costituire la violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia di norme di legge interpretative o con efficacia retroattiva, anche nei confronti di situazioni previdenziali, e delle scelte e delle opzioni rimesse dalla legge ai soggetti interessati alla contribuzione. In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio quelle dell'art. 3, primo comma della Costituzione per quanto attiene alla disparita' di trattamento; degli artt. 38 e 53 per quanto concerne il regime di contribuzione previdenziale, anche in relazione ai principi della certezza del diritto in ordine a posizioni ed aspettative normative e di diritto dei cittadini lavoratori, anche non dipendenti. Si ricorda ancora che la stessa questione di legittimita' costituzionale e' stata gia' rimessa alla Corte costituzionale dal pretore di Perugia.