P. Q. M.
    Solleva  la  questione della legittimita' costituzionale dell'art.
 11, comma ventiseiesimo della legge 24 dicembre 1993 n.  537,  (legge
 finanziaria  per il 1994) con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della
 Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione;
    Dispone  la  notificazione  della  ordinanza  al   difensore,   al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento;
    Ordina la sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
      Bologna, addi' 18 ottobre 1994
                        Il pretore: GOVERNATORI
 
 95C0179