P. Q. M. Solleva la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma ventiseiesimo della legge 24 dicembre 1993 n. 537, (legge finanziaria per il 1994) con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione; Dispone la notificazione della ordinanza al difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 18 ottobre 1994 Il pretore: GOVERNATORI 95C0179