LA CORTE DEI CONTI
    Nell'adunanza del 26 ottobre  1994,  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza:
                               F A T T O
    Con  decreto  n.  3146  del 20 dicembre 1993 l'assessore regionale
 all'agricoltura e foreste ha approvato la convenzione,  stipulata  il
 18  dicembre  1993,  con  l'Istituto  sperimentale  zootecnico per la
 Sicilia relativa alla realizzazione di  un  Centro  genetico  per  la
 valorizzazione della razza bovina comisana e per la conservazione del
 germoplasma  delle razze bovine autoctone Modicana e Cinisara, in via
 di estinzione.
    Con foglio di osservazioni n. 188 del 22 marzo 1994  l'ufficio  di
 controllo  restituiva il provvedimento, avendo rilevato, tra l'altro,
 la  mancata  acquisizione  del  parere  del  Consiglio  di  giustizia
 amministrativa.
    In  data  2  agosto  1994  l'amministrazione  produceva le proprie
 controdeduzioni e, riguardo al  suddetto  punto  controverso,  faceva
 presente  che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 36/1976,
 l'assessore all'agricoltura e' autorizzato a stipulare le convenzioni
 di cui al primo comma dell'art. 16 della  legge  regionale  3  giugno
 1975,  n.  24,  anche  con  l'Istituto sperimentale zootecnico per la
 Sicilia.
    In base all'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n.  70,
 alle suddette convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale
 n.  24/1975,  si  applica  il  disposto del secondo comma dell'art. 2
 della legge regionale n. 19/1972, modificata con la  legge  regionale
 n.  21/1973,  che  esclude  l'obbligo  di  richiedere  il  parere del
 Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti  di  contratto  di
 appalto di opere pubbliche, allorche' l'importo a base di appalto sia
 inferiore ad un miliardo di lire.
    Il  suddetto  limite  di  importo  e' stato elevato a sei miliardi
 dall'art. 14 della legge n. 21/1985.
    Dal combinato disposto delle suddette norme  l'amministrazione  ha
 tratto  il convincimento che non fosse necessario acquisire il parere
 del C.G.A. sul progetto di convenzione in questione  comportante  una
 spesa di L. 2.979.000.000.
    Il  consigliere  delegato al controllo sugli atti dell'assessorato
 all'agricoltura,   non   ritenendo   superato   il   contrasto    con
 l'amministrazione,  con  relazione  n.  498  del  14 ottobre 1994, ha
 trasmesso gli atti al presidente della sezione di  controllo  perche'
 la questione fosse deferita alla sezione stessa.
    Nell'odierna  adunanza i rappresentanti dell'amministrazione hanno
 ribadito la suesposta tesi relativa  alla  mancanza  dell'obbligo  di
 acquisizione  del parere del C.G.A., nonche' le deduzioni gia' formu-
 late per iscritto in ordine alle osservazioni dell'ufficio  attinenti
 al merito del provvedimento.
    La  sezione,  in  via  pregiudiziale,  constata il superamento del
 termine posto dall'art. 3, secondo  comma,  della  legge  14  gennaio
 1994,  n.  20,  per  l'esercizio  da  parte della Corte dei conti del
 controllo preventivo di legittimita'.
    Infatti, tenuto conto della sospensione di cui  all'art.  1  della
 legge  7  ottobre  1969,  n.  742, il termine ultimo per la pronunzia
 della sezione non avrebbe potuto protrarsi oltre il 15 ottobre  1994,
 per  cui  il deferimento fissato per l'odierna adunanza e' tardivo ed
 il provvedimento in questione risulta aver  conseguito  il  requisito
 dell'efficacia.
    La  consumazione  del  potere di controllo preventivo non preclude
 pero' la possibilita' da parte della Corte dei conti di verificare la
 legittimita' del provvedimento, in quanto  l'art.  3,  quarto  comma,
 della  legge  n.  20  le  ha  conferito  un  generalizzato  potere di
 controllo successivo sulla gestione e  la  facolta'  di  pronunciarsi
 sulla legittimita' di singoli atti.
    Il   programma   di   controllo   sulla  gestione  viene  definito
 annualmente, ma, ai sensi del dodicesimo comma del succitato art.  3,
 esso  puo'  essere  integrato nel corso dell'esercizio in relazione a
 situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi  accertamenti  e
 verifiche.
    Aderendo   alla   proposta  formulata  nell'odierna  adunanza  dal
 competente consigliere delegato, la sezione ritiene nella fattispecie
 sussistenti i requisiti previsti nel succitato  dodicesimo  comma  e,
 pertanto,  decide  di  integrare il programma a suo tempo deliberato,
 sottoponendo a controllo successivo la gestione relativa ai  rapporti
 convenzionali   tra   l'assessorato   regionale   all'agricoltura   e
 l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.
    In tale ambito  decide  di  pronunciarsi  sulla  legittimita'  del
 decreto in questione, che approva una convenzione di durata biennale,
 ma  che,  per  le finalita' prefissesi (la realizzazione di un centro
 genetico) impegnera' ragionevolmente  le  finanze  regionali  per  un
 tempo indeterminato e indeterminabile.
                             D I R I T T O
    In  via  preliminare,  la  sezione  ritiene di dover verificare la
 legittimita' dell'iter procedimentale seguito.
    Nella fattispecie, trattandosi  di  una  convenzione  stipulata  a
 seguito   di  trattativa  privata  e  comportante  una  spesa  di  L.
 2.979.000.000, superiore quindi  al  limite  di  18  milioni  fissato
 dall'art.  6 del regio decreto n. 2440/1923, il relativo progetto, in
 bse alle norme generali, avrebbe dovuto essere sottoposto  al  parere
 del Consiglio di giustizia amministrativa.
    Come  esposto in premessa, l'amministrazione ha, invece, applicato
 l'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70,  con  cui  e'
 stato  esteso  a  tale  tipo di convenzioni l'esonero dall'obbligo di
 acquisizione del parere, gia' stabilito in  materia  di  progetti  di
 contratto  di  appalto  di opere pubbliche di importo inferiore ad un
 miliardo (art. 2, secondo comma,  della  legge  regionale  26  maggio
 1973,  n.  21),  limite questo successivamente elevato a sei miliardi
 (art. 14 della legge n. 21/1985).
    Codesta   Corte   ha   gia'   avuto  modo  di  pronunciarsi  sulla
 legittimita' di norme regionali  modificative  della  competenza  del
 Consiglio di giustizia amministrativa e con sentenza n. 991 del 12-27
 ottobre  1988 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 13 della legge regionale n. 1/1980 nella parte in cui  prevedeva  che
 le  convenzioni  stipulate dall'assessore regionale alla cooperazione
 con  il  C.N.R.,  l'ESPI,  gli  Istituti  universitari  e  i   centri
 specializzati,  al fine di predisporre e attuare programmi di ricerca
 in  materia  di  pesca,  dovessero  essere  assistite  da  un  parere
 preventivo della competente commissione dell'A.R.S., prescindendo dal
 parere del C.G.A.
    E' stato, infatti, affermato che, ai sensi dell'art. 4 delle norme
 di  attuazione dello statuto (d.lgs. n. 654 del 1948), tutti gli atti
 per i quali le leggi vigenti richiedano il parere  del  Consiglio  di
 Stato  sono  sottoposti,  quando  siano adottati dall'amministrazione
 pubblica della Regione siciliana, al parere del C.G.A.
    L'espressione "leggi vigenti" deve essere letta  come  riferentesi
 alle  sole  leggi  statali (che prescrivono il parere sui progetti di
 contratto i cui importi superino  un  determinato  ammontare),  e  di
 conseguenza il legislatore regionale puo' stabilire ulteriori ipotesi
 di  richiesta  del  parere  rispetto  a  quelle  previste dalle leggi
 statali in relazione al Consiglio di Stato, ma non puo' assolutamente
 escludere  ipotesi  per  le  quali  le  leggi  statali  obbligano   a
 richiedere quel parere.
    I  principi  affermati  nella suddetta sentenza sono indubbiamente
 violati dall'art. 10 della legge regionale 25 ottobre  1975,  n.  70,
 che,  in  virtu'  dell'illogico  ed  immotivato  rinvio  ad una legge
 emanata  in  materia  di  opere  pubbliche,  verrebbe  ad   eliminare
 l'obbligo  della  richiesta  del parere del C.G.A. per le convenzioni
 comportanti una spesa inferiore a sei miliardi.
    Nell'ipotesi in questione,  il  legislatore  regionale  ha  inteso
 surrettiziamente   raggiungere   la   stessa   finalita'  chiaramente
 perseguita con la succitata legge sulla pesca: la fissazione, per  le
 convenzioni  aventi  ad  oggetto  programmi  di ricerca, dello stesso
 limite  stabilito  per  i  progetti  di  opere  pubbliche,  mira,  in
 sostanza,  a  sottrarre  le  stesse  al prescritto parere del massimo
 organo consultivo ed appare priva di qualsiasi giustificazione logica
 e giuridica; tenuto conto che gli importi previsti  dalle  leggi  sui
 lavori  pubblici  (prima  un miliardo e successivamente sei miliardi)
 individuano opere pubbliche di modesta entita' e che in ogni  caso  i
 relativi   progetti   di   qualunque   importo,  a  differenza  delle
 convenzioni in questione, debbono sempre essere sottoposti al  parere
 di un organo consultivo, anche se diverso dal C.G.A.
    Appare   quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 incostituzionalita' dell'art. 10 della legge regionale n. 10/1975, in
 relazione  al  disposto  dell'art.  23  dello  Statuto  siciliano   e
 dell'art. 4, secondo comma del d.lgs. n. 654/1948.
    La questione e', altresi', rilevante, in quanto la sua risoluzione
 condiziona l'esame ed il giudizio da esprimersi da questa sezione.
    L'eventuale  accoglimento dell'istanza viziera' il procedimento di
 formazione dell'atto  e,  sotto  tale  profilo,  comportera'  la  sua
 dichiarazione  di non conformita' a legge da parte di questa sezione,
 che restera' quindi  esonerata  dalla  pronuncia  sulla  legittimita'
 delle  clausole  convenzionali controverse, non supportate dal parere
 del   C.G.A.  relativamente  alla  regolarita'  ed  alla  convenienza
 amministrativa.
    Riguardo all'ammissibilita' della presente istanza, non  puo'  non
 tenersi  conto  dell'attualita'  dell'esigenza manifestata da codesta
 Corte nella sentenza n. 226 del 12 novembre 1976  che  per  tutte  le
 leggi debba rendersi possibile il sindacato di costituzionalita'.
    In  proposito  l'odierna  vicenza  e'  emblematica.  A  differenza
 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/1980,  annullato  da  codesta
 Corte,  l'art. 10 della legge regionale n. 70/1975 non e' stato a suo
 tempo impugnato dal commissario dello Stato. Nella  sentenza  n.  991
 del   12-27   ottobre   1988   codesta   Corte   non   ha  dichiarato
 l'illegittimita' delle "altre" norme con  contenuto  coincidente  con
 quello  della  norma  annullata.  Il  legislatore  regionale  non  ha
 proceduto ad una revisione delle disposizioni contrarie  ai  principi
 ispiratori della citata sentenza.
    La  conseguenza  e' che da quasi trenta anni l'art. 10 della legge
 n. 70 e' operante e, al  pari  di  altre  norme  che  incidono  sulle
 funzioni  sia  del  Consiglio  di  Stato  che  della Corte dei conti,
 rimarra' ancora tale, ove venga negata alla sezione di  controllo  la
 legittimazione  a  chiederne la verifica di costituzionalita', atteso
 che, per la natura  dei  destinatari  della  norma  difficilmente  la
 questione potra' essere sollevata in una sede diversa dalla presente.