LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  emesso la presente ordinanza nel ricorso promosso dall'ufficio
 registro di Maglie nei confronti di Tondi Daniele e Rita  avverso  la
 decisione  della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez.
 terza, n. 1115 del 14 gennaio 1991.
                            CENNO DEI FATTI
    Con atto per notar Amato del 26 maggio 1984 registrato l'11 giugno
 1984 al n. 1767, i coniugi Martire Paiano ed Anna Rizzo vendevano  ai
 sig.ri  Tondi  Daniele e Rita un appartamento in Otranto alla via 800
 Martiri per il dichiarato prezzo di L. 14.000.000.
    In sede di valutazione della  congruita'  l'ufficio  accertava  un
 valore  di  L.  30.000.000 e notificava alle parti regolare avviso di
 accertamento ai fini della imposta di registro che  veniva  impugnato
 solo  dagli  acquirenti,  mentre diveniva definitivo per silenzio nei
 confronti dei venditori.
    Nel  more  del procedimento contenzioso promosso dagli acquirenti,
 veniva emanato il d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle  disposizioni
 concernenti  l'imposta  di  registro) il quale, all'art. 79, consente
 che i criteri di valutazione automatica  previsti  nel  quarto  comma
 dell'art.  52  si  applichino  alle  pratiche pendenti, anche in sede
 contenziosa, ragion per cui l'adita Commissione accoglieva il ricorso
 degli acquirenti, e determinava conseguentemente il valore  del  bene
 ai fini dell'imposta di registro.
    In  data  10  giugno  1986  l'ufficio  del  registro notificava ai
 venditori l'avviso di liquidazione per l'imposta  INVIM  utilizzando,
 pero',   quale   valore   "finale"  quello  indicato  nell'avviso  di
 accertamento non impugnato dai predetti venditori (L. 30.000.000)  e,
 per essi, resosi definitivo; ed in data 4 novembre 1988 l'ingiunzione
 di   pagamento  ripetuta  il  5  maggio  1989  con  aggiornamento  di
 interessi.
    In data 1 febbraio 1989, non avendo i debitori (leggasi venditori)
 assolto il loro debito, si  procedeva  a  tentativo  di  pignoramento
 mobiliare  per  il  recupero  del credito erariale, ma il messo della
 conciliazione di Otranto redigeva verbale di mancato pignoramento.
    Anche le indagini presso la conservatoria dei pp.rr.ii. di Lecce a
 nome dei coniugi Paiano-Rizzo davano esito negativo.
    Pertanto l'ufficio provvedeva a notificare in data 3  maggio  1989
 ingiunzione   di   pagamento  per  INVIM  (tenuto  conto  del  valore
 dell'immobile  di  cui  all'atto  Amato,  come  accertato  e   resosi
 definitivo  per  il  silenzio  dei  venditori) agli acquirenti, quali
 terzi proprietari dell'immobile sul  quale  grava  il  privilegio  in
 favore dell'Amministrazione finanziaria.
    Trascorso  infruttuosamente il termine dilatorio per il pagamento,
 l'ufficio   notificava   agli   acquirenti   atto   di   pignoramento
 immobiliare,   al  quale  gli  interessati  si  opponevano  eccependo
 l'illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento posto che essi avevano
 presentato ricorso avverso l'avviso  di  accertamento  di  valore  ed
 avevano  ottenuto  dalla  Commissione  una  decisione  favorevole, la
 quale, divenuta definitiva, precludeva  all'ufficio  di  chiedere  il
 pagamento  dell'INVIM  rapportata  a quell'altro valore finale resosi
 definitivo nei confronti dei venditori, per il silenzio e la  inerzia
 di questi ultimi.
     Venivano mosse anche altre censure all'operato dell'ufficio.
    Resisteva  l'ufficio  con  memoria  precisando  che  l'art. 28 del
 d.P.R.  n.  643/1972,  stabilendo  il   privilegio   sugli   immobili
 trasferiti,   introduceva  nel  sistema  dell'INVIM  una  garanzia  a
 carattere reale la cui peculiarita' consiste nel diritto di "sequela"
 e contestava tutte le ulteriori censure dei ricorrenti.
    La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. terza, con
 la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dei  germani
 Tondi Daniele e Rita ritenendo che il valore definitivo ai fini INVIM
 nei  confronti  dei venditori deve coincidere con quello definito nei
 confronti degli acquirenti ai fini della imposta di registro.
    Avverso la suddetta  decisione  proponeva  appello  l'ufficio  del
 registro  di  Maglie  assumendo che nell'INVIM non vi e' solidarieta'
 tra  venditore  ed  acquirente,  il   quale   ultimo   "e'   soltanto
 responsabile di imposta rimanendo estraneo al rapporto sostanziale".
    A sostegno di tale affermazione invocava la sentenza n. 1725 del 1
 aprile 1989 emessa dalla suprema Corte di cassazione.
    Resistevano  con  memoria  gli  appellati  i  quali  chiedevano la
 conferma della decisione di primo grado anche in base  alla  sentenza
 della  suprema  Corte di cassazione, sez. prima, n. 2575 del 29 marzo
 1990 la quale, nell'interpretare l'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972,
 avrebbe affermato che il legislatore  con  tale  norma  vorrebbe  che
 all'interno   del   rapporto   dell'INVIM,   sia   pur  limitatamente
 all'accertamento di valore, deve  realizzarsi  la  stessa  situazione
 giuridica  in  cui  le  parti  contraenti  si  trovano  in materia di
 registro.
    All'udienza del 10 giugno 1994 le parti illustravano oralmente  le
 proprie posizioni.
                             D I R I T T O