LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la presente ordinanza nel ricorso promosso dall'ufficio registro di Maglie nei confronti di Tondi Daniele e Rita avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. terza, n. 1115 del 14 gennaio 1991. CENNO DEI FATTI Con atto per notar Amato del 26 maggio 1984 registrato l'11 giugno 1984 al n. 1767, i coniugi Martire Paiano ed Anna Rizzo vendevano ai sig.ri Tondi Daniele e Rita un appartamento in Otranto alla via 800 Martiri per il dichiarato prezzo di L. 14.000.000. In sede di valutazione della congruita' l'ufficio accertava un valore di L. 30.000.000 e notificava alle parti regolare avviso di accertamento ai fini della imposta di registro che veniva impugnato solo dagli acquirenti, mentre diveniva definitivo per silenzio nei confronti dei venditori. Nel more del procedimento contenzioso promosso dagli acquirenti, veniva emanato il d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) il quale, all'art. 79, consente che i criteri di valutazione automatica previsti nel quarto comma dell'art. 52 si applichino alle pratiche pendenti, anche in sede contenziosa, ragion per cui l'adita Commissione accoglieva il ricorso degli acquirenti, e determinava conseguentemente il valore del bene ai fini dell'imposta di registro. In data 10 giugno 1986 l'ufficio del registro notificava ai venditori l'avviso di liquidazione per l'imposta INVIM utilizzando, pero', quale valore "finale" quello indicato nell'avviso di accertamento non impugnato dai predetti venditori (L. 30.000.000) e, per essi, resosi definitivo; ed in data 4 novembre 1988 l'ingiunzione di pagamento ripetuta il 5 maggio 1989 con aggiornamento di interessi. In data 1 febbraio 1989, non avendo i debitori (leggasi venditori) assolto il loro debito, si procedeva a tentativo di pignoramento mobiliare per il recupero del credito erariale, ma il messo della conciliazione di Otranto redigeva verbale di mancato pignoramento. Anche le indagini presso la conservatoria dei pp.rr.ii. di Lecce a nome dei coniugi Paiano-Rizzo davano esito negativo. Pertanto l'ufficio provvedeva a notificare in data 3 maggio 1989 ingiunzione di pagamento per INVIM (tenuto conto del valore dell'immobile di cui all'atto Amato, come accertato e resosi definitivo per il silenzio dei venditori) agli acquirenti, quali terzi proprietari dell'immobile sul quale grava il privilegio in favore dell'Amministrazione finanziaria. Trascorso infruttuosamente il termine dilatorio per il pagamento, l'ufficio notificava agli acquirenti atto di pignoramento immobiliare, al quale gli interessati si opponevano eccependo l'illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento posto che essi avevano presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore ed avevano ottenuto dalla Commissione una decisione favorevole, la quale, divenuta definitiva, precludeva all'ufficio di chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata a quell'altro valore finale resosi definitivo nei confronti dei venditori, per il silenzio e la inerzia di questi ultimi. Venivano mosse anche altre censure all'operato dell'ufficio. Resisteva l'ufficio con memoria precisando che l'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972, stabilendo il privilegio sugli immobili trasferiti, introduceva nel sistema dell'INVIM una garanzia a carattere reale la cui peculiarita' consiste nel diritto di "sequela" e contestava tutte le ulteriori censure dei ricorrenti. La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, sez. terza, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dei germani Tondi Daniele e Rita ritenendo che il valore definitivo ai fini INVIM nei confronti dei venditori deve coincidere con quello definito nei confronti degli acquirenti ai fini della imposta di registro. Avverso la suddetta decisione proponeva appello l'ufficio del registro di Maglie assumendo che nell'INVIM non vi e' solidarieta' tra venditore ed acquirente, il quale ultimo "e' soltanto responsabile di imposta rimanendo estraneo al rapporto sostanziale". A sostegno di tale affermazione invocava la sentenza n. 1725 del 1 aprile 1989 emessa dalla suprema Corte di cassazione. Resistevano con memoria gli appellati i quali chiedevano la conferma della decisione di primo grado anche in base alla sentenza della suprema Corte di cassazione, sez. prima, n. 2575 del 29 marzo 1990 la quale, nell'interpretare l'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, avrebbe affermato che il legislatore con tale norma vorrebbe che all'interno del rapporto dell'INVIM, sia pur limitatamente all'accertamento di valore, deve realizzarsi la stessa situazione giuridica in cui le parti contraenti si trovano in materia di registro. All'udienza del 10 giugno 1994 le parti illustravano oralmente le proprie posizioni. D I R I T T O