P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dispone
 l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Napoli, addi' 7 ottobre 1994
                        Il presidente: ESPOSITO
 
 95C0238