P. Q. M.
    Ritenuta rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi
 indicati  in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto dagli artt. 1, secondo comma, della  legge  11
 luglio  1980,  n.  312,  e  103, secondo comma, della legge 11 luglio
 1980, n. 312, e 103, settimo comma, del d.P.R.  11  luglio  1980,  n.
 382,  con  riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sospende
 il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  a
 cura della segreteria della sezione;
    Ordina  alla  segreteria  della  sezione  la  notificazione  della
 presente ordinanza alle parti in causa  e  la  sua  comunicazione  ai
 Presidenti  dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
      Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio  del  28  aprile
 1994
                         Il presidente: GIULIA
    Il consigliere estensore: BORIONI
                                              Il consigliere: ESPOSITO
 95C0288