P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 103, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 103, settimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione; Ordina alla segreteria della sezione la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 1994 Il presidente: GIULIA Il consigliere estensore: BORIONI Il consigliere: ESPOSITO 95C0288