P. Q. M.
    Sospende il giudizio in corso;
    Solleva  d'ufficio,  in  quanto  rilevante  ai  fini  del presente
 giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2.01, della legge 28 ottobre 1994,  n.  596,
 che  ha  inserito il comma 6-bis nell'art. 3, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Parma, il giorno 22 novembre 1994.
                        Il presidente: CICCIO'
                                       Il consigliere rel. est.: SCOLA
 95C0290