P. Q. M. Sospende il giudizio in corso; Solleva d'ufficio, in quanto rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2.01, della legge 28 ottobre 1994, n. 596, che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma, il giorno 22 novembre 1994. Il presidente: CICCIO' Il consigliere rel. est.: SCOLA 95C0290