P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge n. 290/1990 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Livorno, addi' 8 novembre 1994 Il pretore: CUCCURU 95C0291