P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, dispone la
 sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  per il giudizio di legittimita' costituzionale
 dell'art. 15 della legge n. 290/1990 per contrasto con gli artt. 3  e
 38 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato.
      Livorno, addi' 8 novembre 1994
                          Il pretore: CUCCURU
 
 95C0291