P. Q. M.
    Visto l'at. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  per il presente giudizio e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-
 bis del d.-l. 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990,
 n.  39, in relazione alla previsione del fatto di chi "non si adopera
 per ottenere dalla competente autorita' diplomatica  o  consolare  il
 rilascio  del  documento  di  viaggio  occorrente", in relazione agli
 articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Dispone  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  affinche' copia della presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al  pubblico
 ministero,  all'imputato  ed al difensore, e comunicata ai Presidenti
 delle Camere del Parlamento della Repubblica.
      Marcianise, addi' 14 dicembre 1994
                          Il pretore: PARISI
 
 95C0302