P. Q. M. Visto l'at. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per il presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7- bis del d.-l. 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione alla previsione del fatto di chi "non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione; Dichiara sospeso il presente giudizio; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria affinche' copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al pubblico ministero, all'imputato ed al difensore, e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica. Marcianise, addi' 14 dicembre 1994 Il pretore: PARISI 95C0302