P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dell'art. 309, comma 7, del c.p.p., nella parte in cui prevede che sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza anziche' il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della superiore questione; Sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alla persona sottoposta alle indagini, al procuratore della Repubblica presso questo tribunale ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 24 maggio 1994 Il presidente: ZEOLI 95C0307