P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 97 e  3  della  Costituzione,  dell'art.  309,
 comma  7,  del c.p.p., nella parte in cui prevede che sulla richiesta
 di riesame decide il tribunale del capoluogo  della  provincia  nella
 quale  ha  sede  l'ufficio  del  giudice  che  ha  emesso l'ordinanza
 anziche' il tribunale nel  cui  circondario  ha  sede  l'ufficio  del
 giudice che ha emesso l'ordinanza;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la decisione della superiore questione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento  sia
 notificato  alla  persona  sottoposta  alle  indagini, al procuratore
 della  Repubblica  presso  questo  tribunale  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri;  e  che  lo  stesso  venga  comunicato  dal
 cancelliere ai Presidenti della due Camere del Parlamento.
      Alessandria, addi' 24 maggio 1994
                         Il presidente: ZEOLI
 
 95C0307