P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  60,  primo  comma, della legge 24 novembre
 1981, n. 689, nella  parte  in  cui  non  consente  di  applicare  le
 sanzioni  sostitutive  previste  dalla medesima legge al reato di cui
 all'art. 372 del  c.p.  cosi'  come  previsto  nella  sua  originaria
 formulazione relativamente alla pena edittale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che il presente provvedimento sia notificato a cura della
 cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  comunicato
 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
      Torino, addi' 17 novembre 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 
 95C0308