P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 del c.p. cosi' come previsto nella sua originaria formulazione relativamente alla pena edittale; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Torino, addi' 17 novembre 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 95C0308