P. Q. M.
    Vista l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio
 la questione della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  del
 d.-l.  13  marzo  1988,  n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.
 153, nella parte in cui non prevede  che  l'assegno  per  il  nuclero
 familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura
 prevalente  da  lavoro  dipendente,  dichiarandola  rilevante  per il
 giudizio in corso e non manifestamente infondata;
    Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi  alla
 Corte  costituzionale,  e che la presente ordinanza, letta in udienza
 pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso.
      Tolmezzo, addi' 1 febbraio 1995
                          Il pretore: TAMMARO
 
 95C0313