P. Q. M. Vista l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153, nella parte in cui non prevede che l'assegno per il nuclero familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da lavoro dipendente, dichiarandola rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata; Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, letta in udienza pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso. Tolmezzo, addi' 1 febbraio 1995 Il pretore: TAMMARO 95C0313