P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 57 e l'art. 134
 della Costituzione;
    Ritenuta la questione di seguito sollevata  rilevante  nell'ambito
 del  procedimento  per  la  conversione  pena  pecuniaria di cui alla
 sentenza 14 gennaio  1993  del  g.u.p.  presso  il  tribunale  per  i
 minorenni  di Catania, a carico di Mauceri Corrado, nato a Pachino il
 20 aprile 1975;
    Ritenuta la questione medesima non manifestamente infondata;
    Solleva, nanti la ecc.ma Corte  costituzionale,  la  questione  di
 legittimita' dell'art. 1 della legge n. 402 del 5 ottobre 1993, nella
 parte  in  cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art.
 102, terzo comma, della legge n. 689 del 24 novembre  1981,  relativo
 alla  conversione  di  pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in
 ragione di un giorno di liberta' controllata per L. 25.000 di multa o
 ammenda, con conseguente  sopravvenuta  illegittimita'  dello  stesso
 art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, in ordine al criterio
 di  ragguaglio  ivi  previsto,  con riferimento per entrambe le norme
 agli  artt.  3,  primo  comma  e  27,  primo  e  terzo  comma,  della
 Costituzione;
    Sospende il procedimento in attesa del giudizio della ecc.ma Corte
 costituzionale;
    Ordina trasmettersi gli atti alla ecc.ma Corte costituzionale;
    Ordina,  a cura della cancelleria, che la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Catania, addi' 12 novembre 1994
                 Il magistrato di sorveglianza: FABRIS
 
 95C0314