P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57 e l'art. 134 della Costituzione; Ritenuta la questione di seguito sollevata rilevante nell'ambito del procedimento per la conversione pena pecuniaria di cui alla sentenza 14 gennaio 1993 del g.u.p. presso il tribunale per i minorenni di Catania, a carico di Mauceri Corrado, nato a Pachino il 20 aprile 1975; Ritenuta la questione medesima non manifestamente infondata; Solleva, nanti la ecc.ma Corte costituzionale, la questione di legittimita' dell'art. 1 della legge n. 402 del 5 ottobre 1993, nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di liberta' controllata per L. 25.000 di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimita' dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto, con riferimento per entrambe le norme agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento in attesa del giudizio della ecc.ma Corte costituzionale; Ordina trasmettersi gli atti alla ecc.ma Corte costituzionale; Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Catania, addi' 12 novembre 1994 Il magistrato di sorveglianza: FABRIS 95C0314