PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0317