PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge
 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni  contro  la  mafia),  nel  testo
 modificato  dall'art.  22,  primo  comma,  del decreto-legge 8 giugno
 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
 provvedimenti di contrasto alla  criminalita'  mafiosa),  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata dalla
 Corte  d'appello  di  Napoli,  in  riferimento  agli articoli 3 e 24,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0317