PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice
 civile, sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  97  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Lecce  con  l'ordinanza  di  cui  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0322