PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), sollevata. in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0323