PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della
 legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la  mafia)  -  come
 modificato  dall'art.  1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli
 artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma,  della  legge  27  dicembre
 1956,  n.  1423  (Misure  di  prevenzione nei confronti delle persone
 pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'),  sollevata.
 in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma
 e  111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0323