PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3
 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli  e
 ciclomotori  e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori
 dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in  riferimento
 all'art.  3,  primo  comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0324