PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0324