P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 12-ter dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio n.39, aggiunto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire l'espulsione sia disposta d'ufficio dal giudice e nella parte in cui non prevede che l'espulsione dello straniero sia disposta dal giudice a richiesta del pubblico ministero; Sospende il procedimento per l'espulsione di Savic Igor; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Soresina, addi' 25 gennaio 1995 Il pretore: PREIONI 95C0372