P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del comma 12-ter dell'art.  7  del  d.-l.
 30  dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28
 febbraio n.39, aggiunto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n.  187
 convertito  con  modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, in
 relazione agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede che,  in  assenza  di  regolare  passaporto  o  documento
 equipollente,  l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire
 l'espulsione sia disposta d'ufficio dal giudice e nella parte in  cui
 non prevede che l'espulsione dello straniero sia disposta dal giudice
 a richiesta del pubblico ministero;
    Sospende il procedimento per l'espulsione di Savic Igor;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente   ordinanza
 all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
      Soresina, addi' 25 gennaio 1995
                          Il pretore: PREIONI
 
 95C0372