P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il giudizio in corso, iscritto al  n.  56/1994  rgacc  di
 questa  sezione  civile  centrale  e  vertente  su ricorso di Buonomo
 Francesco nei confronti del prefetto di Salerno;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 223, quinto comma, del vigente
 codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ.
 int. e mod., nella parte in cui  esclude  la  tutela  giurisdizionale
 avverso  i  provvedimenti  prefettizi di sospensione temporanea della
 validita' della patente di guida  in  caso  di  lesione  od  omicidio
 colposi  per  violazione  di  norme  del  codice  della  strada,  per
 contrasto  con  gli  artt.  3, 24 e 102, primo e secondo comma, della
 Costituzione;
    Ordina:
       a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in  uno
 alle prove degli adempimenti di cui appresso;
       b)  la  notificazione, a cura della cancelleria, della presente
 ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
       c) la comunicazione della presente al Presidente  della  Camera
 dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Salerno, addi' 1 febbraio 1995
                        Il pretore: DE STEFANO
 
 95C0373