P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 56/1994 rgacc di questa sezione civile centrale e vertente su ricorso di Buonomo Francesco nei confronti del prefetto di Salerno; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, quinto comma, del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod., nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione temporanea della validita' della patente di guida in caso di lesione od omicidio colposi per violazione di norme del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione; Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso; b) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 1 febbraio 1995 Il pretore: DE STEFANO 95C0373