P. Q. M. Vista la eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione; Ritenuto che la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate e rilevati d'ufficio autonomi profili di incostituzionalita' dell'art. 4 del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione; Ritenuta la rilevanza della superiore questione di costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di costituzionalita' del richiamato art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; L'ordinanza verra' comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti delle due Camere; Sospende il presente giudizio. In Tivoli, addi' 4 febbraio 1995 Il pretore: CROCE 95C0375