P. Q. M.
    Vista  la  eccezione  di  incostituzionalita'  sollevata  dal p.m.
 dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994,  n.  629,  in
 relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione;
    Ritenuto   che  la  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
 prospettate   e    rilevati    d'ufficio    autonomi    profili    di
 incostituzionalita'  dell'art.  4 del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629,
 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;
    Ritenuta   la   rilevanza    della    superiore    questione    di
 costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  costituzionalita'  del  richiamato art. 4,
 secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione  agli
 artt.  3,  10,  11,  25,  32  e  77  della Costituzione disponendo la
 immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
    L'ordinanza verra' comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti
 delle due Camere;
    Sospende il presente giudizio.
      In Tivoli, addi' 4 febbraio 1995
                           Il pretore: CROCE
 
 95C0375