PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0395