PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e  dell'art.  13,
 della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
 fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
  venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e
 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari  presso
 la  pretura  di  Bassano  del  Grappa  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0395