PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale
 della  Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le
 richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e  segnatamente:  a)
 la   trasmissione,   per   ogni   consulenza,   di   copia  dell'atto
 deliberativo, corredato del relativo  documento  istruttorio;  b)  la
 comunicazione  delle generalita' complete di coloro che presero parte
 alle deliberazioni in questione senza far  constare  dal  verbale  il
 proprio  eventuale  dissenso;  c)  la comunicazione delle generalita'
 complete dei responsabili dei documenti istruttori;
    Dichiara che non spetta allo Stato,  e  per  esso  al  procuratore
 regionale  della  Corte  dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale
 residenza dei responsabili dei documenti istruttori,  sempreche'  non
 siano  attualmente  in  servizio,  e di coloro che presero parte alle
 deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il  proprio
 dissenso  e,  consequenzialmente,  annulla  in  parte qua la nota del
 procuratore regionale della Corte  dei  conti  per  l'Umbria  del  25
 febbraio 1994, indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                Il Presidente: BALDASSARRE
                Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0401