PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a) la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la comunicazione delle generalita' complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalita' complete dei responsabili dei documenti istruttori; Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreche' non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso e, consequenzialmente, annulla in parte qua la nota del procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994, indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0401