PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2126  e  2129  cod. civ.,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione,   dal
 Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata
 di Pescara con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761  (Stato  giuridico  del personale delle unita' sanitarie locali),
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione,   dal
 nominato Tribunale con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0402