PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0404