PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma
 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, della  legge  29  gennaio
 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita'
  integrativa  speciale  nella  determinazione  della  buonuscita  dei
 pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24,  primo
 e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della
 Costituzione,  dal  Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai
 Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno,  con
 le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                      Il presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0404