PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0406