PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondate  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge regionale  della
 Lombardia  26  ottobre  1981,  n.  64  (Norme  per  l'esercizio delle
 funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della
 salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento
 dei  servizi  veterinari  e  dei  presidi  multizonali  di  igiene  e
 prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della
 Lombardia  30  novembre  1984,  n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle
 Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme  per
 l'esercizio  delle  funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
 per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione
 ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi  multizonali
 di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e
 119  della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di Brescia con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0406