Pertanto in accoglimento della proposta istanza, per i  motivi  su
 esposti,  il  giudice conciliatore ordina la sospensione del giudizio
 in corso ex art. 235 del c.p.c. e la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
      Roma, addi' 7 febbraio 1995
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
 
 95C0469