Pertanto in accoglimento della proposta istanza, per i motivi su esposti, il giudice conciliatore ordina la sospensione del giudizio in corso ex art. 235 del c.p.c. e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Roma, addi' 7 febbraio 1995 Il giudice conciliatore: (firma illeggibile) 95C0469