P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; In accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9; Ritenuta la questione non manifestatamente infondata e rilevante; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida se l'art. 1 della legge sopra indicata contrasti o meno, nei termini di cui in motivazione, con il disposto dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 21 febbraio 1995 Il pretore: CARCHIO 95C0476