P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948,  n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    In  accoglimento  della  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
    Ritenuta la questione non manifestatamente infondata e rilevante;
    Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  decida  se  l'art.  1 della legge sopra indicata contrasti o
 meno, nei termini di cui in motivazione, con il disposto dell'art.  3
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Udine, addi' 21 febbraio 1995
                          Il pretore: CARCHIO
 
 95C0476