P. Q. M.
    In  sede di giudizio ex art. 444 del c.p.p.; letto l'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  53  della  legge 24 novembre
 1981, n. 689, e successive modifiche, in riferimento agli artt.  3  e
 27 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei  due  rami
 del Parlamento.
      Padova, addi' 11 aprile 1995
                         Il presidente: ROSIN
                                           Il giudice estensore: BLOCK
 95C0766