P. Q. M. In sede di giudizio ex art. 444 del c.p.p.; letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 11 aprile 1995 Il presidente: ROSIN Il giudice estensore: BLOCK 95C0766