P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 872 cpv. del codice civile e 17  lett.  C)
 della  legge  6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui consentono di
 ritenere a distanza illegale,  quindi  il  soggetto  a  riduzione  in
 pristino,   un  edificio  che  fronteggi  un  altro  preesistente  ma
 realizzato, nei termini di cui in motivazione, in totale  difformita'
 dalla  licenza:  e  cio'  per  contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97
 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Spoleto, addi' 22 marzo 1995
                        Il presidente: LEONASI
 
 95C0782