P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 872 cpv. del codice civile e 17 lett. C) della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, quindi il soggetto a riduzione in pristino, un edificio che fronteggi un altro preesistente ma realizzato, nei termini di cui in motivazione, in totale difformita' dalla licenza: e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Spoleto, addi' 22 marzo 1995 Il presidente: LEONASI 95C0782