P. Q. M.
    Letti  gli  artt.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 della
 Costituzione;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge
 20  maggio 1970, n. 300, cosi' come modif. dall'art. 1 della legge 11
 maggio  1990,  n.  108,  nella  parte  in  cui  non  subordina   alla
 sussistenza  di  "giusti motivi", da valutarsi caso per caso da parte
 del giudice, la facolta' del lavoratore  di  chiedere  al  datore  di
 lavoro  in  sostituzione  della  reintegrazione  nel  posto di lavoro
 un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione  globale  di
 fatto;
    Dispone  di  conseguenza  l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Pietrasanta, addi' 6 aprile 1995
                 Il pretore giudice del lavoro: PIERI
                             Il collaboratore di cancelleria: BORDIERI
 95C0783