P. Q. M. Letti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 della Costituzione; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosi' come modif. dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui non subordina alla sussistenza di "giusti motivi", da valutarsi caso per caso da parte del giudice, la facolta' del lavoratore di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto; Dispone di conseguenza l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pietrasanta, addi' 6 aprile 1995 Il pretore giudice del lavoro: PIERI Il collaboratore di cancelleria: BORDIERI 95C0783