P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lettera a) della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto "concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti"; Per l'effetto sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 1995. Il presidente: TUCCIO Il consigliere estensore: ARCURI 95C0784