P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli  articoli
 3   e   51   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, lettera a) della legge 18  gennaio  1992,
 n. 16, nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati
 a  ricoprire  le  cariche  ivi  indicate  coloro  che hanno riportato
 condanna per delitto "concernente  l'uso  o  il  trasporto  di  armi,
 munizioni o materie esplodenti";
    Per l'effetto sospende il giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
 causa  ed  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio  del  giorno
 18 aprile 1995.
                         Il presidente: TUCCIO
                                      Il consigliere estensore: ARCURI
 95C0784