P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata in relazione
 all'art.  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  278 del c.p. nella parte in cui prevede
 un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone la notifica della presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Pordenone, addi' 30 marzo 1995
                           Il giudice: FASAN
 
 95C0790