P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 278 del c.p. nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione; Sospende il presente procedimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pordenone, addi' 30 marzo 1995 Il giudice: FASAN 95C0790