P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  secondo  comma,  della legge 9 gennaio
 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al  minimo
 legale della pensione di reversibilita' erogata dall'I.N.P.S. - Fondo
 speciale  coltivatori  diretti,  coloni e mezzadri, in caso di cumulo
 con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai  pubblici
 servizi di trasporto;
    Dispone  che  il  processo  sia  sospeso;  che  gli  atti  vengano
 immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che  la  presente
 ordinanza  sia  notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  e  che  venga  comunicata  al
 Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.
      La Spezia, addi' 5 maggio 1995
                          Il pretore: GIRINOY
 
 95C0792