P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di reversibilita' erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto; Dispone che il processo sia sospeso; che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati. La Spezia, addi' 5 maggio 1995 Il pretore: GIRINOY 95C0792