P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennita' di buonuscita, nel caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare parenti che la legge indica come beneficiari dell'indennita' stessa; Sospende il giudizio incorso nonche' l'esecuzione dell'impegnato provvedimento; Ordina l'immediata remissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura dell'ufficio di segreteria di questo Tribunale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1995. Il presidente: BOZZI Il consigliere, relatore, estensore: POLITI Il consigliere: VINCIGUERRA 95C0794