P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata -  in  relazione
 agli  artt.  3 e 36 della Costituzione - la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella
 parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre
 per testamento dell'indennita' di buonuscita,  nel  caso  in  cui  il
 medesimo  deceda  in  servizio  senza  lasciare  parenti che la legge
 indica come beneficiari dell'indennita' stessa;
    Sospende il giudizio incorso nonche'  l'esecuzione  dell'impegnato
 provvedimento;
    Ordina    l'immediata    remissione    degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  a  cura  dell'ufficio   di
 segreteria  di  questo  Tribunale,  sia  notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonche' comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Catanzaro,  nella  camera  di  consiglio del 26
 gennaio 1995.
                         Il presidente: BOZZI
                           Il consigliere, relatore, estensore: POLITI
    Il consigliere: VINCIGUERRA
 95C0794