P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 della  legge  regionale  Lazio  3  gennaio
 1986,  n.  1,  per  contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, terzo
 comma, e, con riguardo ai  principi  fondamentali  posti  in  materia
 dagli  artt.  5,  6  e 7, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n.
 1766, anche per  contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
    Poiche'  il  giudizio  non  puo' essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione  delle  sollevate  questioni,  dispone  l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospende  il
 giudizio in corso e ordina che a cura della  segreteria  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle parti in causa e al Presidente della
 giunta regionale del Lazio;
    Dispone  infine  che   del   presente   provvedimento   sia   data
 comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio.
      Roma, addi' 25 marzo 1995
               Il commissario agli usi civici: CARLETTI
 
 95C0795