P. Q. M. Il commissario, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e, con riguardo ai principi fondamentali posti in materia dagli artt. 5, 6 e 7, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche per contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione; Poiche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle sollevate questioni, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale del Lazio; Dispone infine che del presente provvedimento sia data comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio. Roma, addi' 27 marzo 1995 Il commissario agli usi civici: CARLETTI 95C0796