P. Q. M.
    Il commissario, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  regionale Lazio 3 gennaio
 1986, n. 1, per contrasto con gli artt. 3,  primo  comma,  42,  terzo
 comma,  e,  con  riguardo  ai  principi fondamentali posti in materia
 dagli artt. 5, 6 e 7, primo comma, della legge  16  giugno  1927,  n.
 1766,  anche  per  contrasto  con  l'art.  117,  secondo comma, della
 Costituzione;
    Poiche' il giudizio non  puo'  essere  definito  indipendentemente
 dalla  risoluzione  delle  sollevate  questioni,  dispone l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospende  il
 giudizio  in  corso  e ordina che a cura della segreteria la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa e  al  Presidente  della
 giunta regionale del Lazio;
    Dispone   infine   che   del   presente   provvedimento  sia  data
 comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio.
      Roma, addi' 27 marzo 1995
               Il commissario agli usi civici: CARLETTI
 
 95C0796