P. Q. M. Questo pretore ritiene: 1) che le eccezioni proposte dall'opposto circa la presunta incostituzionalita' dell'art. 11 1-bis della legge n. 68/1993 siano rilevanti e non manifestatamente infondate; 2) di sollevare anche d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, punto 4-bis della legge n. 720/1984, nella parte in cui prevede l'esistenza di un vizio rilevabile d'ufficio per i pignoramenti caduti sulle somme affluite in contabilita' speciale degli in enti in tabella A della stessa legge, con terzo le sezioni decentrate del Bancoposta, precludendo l'ammissibilita' delle esecuzioni forzata presso questo soggetto, perche' queste norme, mediante strumenti processuali atipici, eludono i principi della pignorabilita' delle somme e dei beni pubblici in virtu' della loro idoneita' a realizzare gli scopi istituzionali dell'ente, ponendosi cosi' in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il giudizio de qua e dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale il fascicolo e notifichi la presente ordinanza alle parti ed a tutti i destinatari previsti dalla legge. Cosi' deciso in Melito Porto Salvo, addi' 22 febbraio 1995 Il v.p.o. - g.e.: PALERMO 95C0797