P. Q. M.
    Questo pretore ritiene:
       1)  che  le  eccezioni  proposte dall'opposto circa la presunta
 incostituzionalita' dell'art. 11 1-bis della legge n.  68/1993  siano
 rilevanti e non manifestatamente infondate;
       2)  di  sollevare  anche d'ufficio la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1-bis, punto 4-bis della legge n.  720/1984,
 nella parte  in  cui  prevede  l'esistenza  di  un  vizio  rilevabile
 d'ufficio   per   i  pignoramenti  caduti  sulle  somme  affluite  in
 contabilita' speciale degli in enti in tabella A della stessa  legge,
 con   terzo   le   sezioni  decentrate  del  Bancoposta,  precludendo
 l'ammissibilita' delle esecuzioni  forzata  presso  questo  soggetto,
 perche' queste norme, mediante strumenti processuali atipici, eludono
 i  principi  della  pignorabilita' delle somme e dei beni pubblici in
 virtu' della loro idoneita'  a  realizzare  gli  scopi  istituzionali
 dell'ente,  ponendosi  cosi'  in  violazione degli artt. 3 e 24 della
 Costituzione.
    Sospende il giudizio de qua e dispone che la cancelleria trasmetta
 alla Corte  costituzionale  il  fascicolo  e  notifichi  la  presente
 ordinanza alle parti ed a tutti i destinatari previsti dalla legge.
      Cosi' deciso in Melito Porto Salvo, addi' 22 febbraio 1995
                       Il v.p.o. - g.e.: PALERMO
 
 95C0797