PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  articoli 442, secondo comma, del
 codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale,  e  8
 del  decreto-legge  13  maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
 tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza  e  buon
 andamento    dell'attivita'    amministrativa),    convertito,    con
 modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  sollevata,  in
 riferimento  agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione,
 dal giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di
 Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
      dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 legittimita' costituzionale degli articoli 442,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8
 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152  (Provvedimenti  urgenti  in
 tema  di  lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
 andamento    dell'attivita'    amministrativa),    convertito,    con
 modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991, n. 203, sollevata, in
 riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della  Costituzione,
 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di
 Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0820