PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 442, secondo comma, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0820