PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0825