PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0826