PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 del  disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno
 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico  e  storico),
 sollevata,  in  relazione  agli  artt. 3 e 42 della Costituzione, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0826