PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0828