PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  445,  comma 1, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  25,  terzo
 comma,  e  27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0828