PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre  1972,
 n.   636  (Disciplina  del  contenzioso  tributario),  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0844