PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0844